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Consultazione 2025/44: Revisione totale dell’Ordinanza sulle macchine (OMacch) · 11 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 2 Definizioni
Si applicano le definizioni di cui all’articolo 3 del regolamento UE relativo alle macchine4. Le definizioni di cui all’articolo 3 numeri 24, 26, 27, 30 e 31 del suddetto regolamento vanno interpretate ai sensi della legislazione svizzera sulla sicurezza dei prodotti, gli ostacoli tecnici al commercio e l’accreditamento. Si applicano inoltre le equivalenze terminologiche di cui all’allegato 1 fra il regolamento UE relativo alle macchine e la presente ordinanza.
Art. 3 Diritto applicabile
Se la presente ordinanza rimanda a disposizioni del regolamento UE relativo alle macchine5 che a loro volta rimandano ad altre normative UE, in luogo di queste ultime si applica il diritto svizzero come da allegato 2. Ciò non vale per il rimando al regolamento (UE) 2019/8816 nell’articolo 20 paragrafo 9 del regolamento UE relativo alle macchine.
Art. 4 Condizioni per l’immissione sul mercato, la messa a disposizione sul
mercato e la messa in servizio
È lecito immettere sul mercato, mettere a disposizione sul mercato o mettere in servizio macchine, prodotti correlati e quasi-macchine se:
a. sono installati e mantenuti in modo corretto nonché utilizzati conformemente ai loro scopi e in condizioni ragionevolmente prevedibili e non mettono in pericolo:
1. la sicurezza e la salute degli esseri umani,
2. la sicurezza e la salute di animali domestici e l’integrità di beni,
3. l’ambiente, purché il regolamento UE relativo alle macchine7 contempli prescrizioni specifiche in materia ambientale.
b. i requisiti validi al momento dell’immissione sul mercato ai sensi degli articoli 6 paragrafo 1, 7 paragrafi 1, 8 e 25 paragrafi 1 a 4 e degli allegati I–XI del regolamento UE relativo alle macchine sono soddisfatti.
Art. 5 Procedura di valutazione della conformità e marcatura CE per
macchine e prodotti correlati
1Le macchine e i prodotti correlati che rientrano nelle categorie di cui all’allegato I parte A del regolamento UE relativo alle macchine8 sottostanno alla procedura di
4 Vedi nota a piè di pagina all’art. 1 cpv. 1
5 Vedi nota a piè di pagina all’art. 1 cpv. 1.
6 Regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 apr. 2019, relativo all’ENISA, l’Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento sulla cibersicurezza»), versione della GU L 151 del 7.6.2019, pag. 15.
7 Vedi nota a piè di pagina all’art. 1 cpv. 1.
8 Vedi nota a piè di pagina all’art. 1 cpv. 1.