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Consultazione 2025/44: Revisione totale dell’Ordinanza sulle macchine (OMacch) · 11 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

macchina con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un prodotto già immesso sul mercato in un modo suscettibile di incidere sulla conformità ai requisiti applicabili.

3Secondo l’articolo 18 del regolamento UE relativo alle macchine, una persona fisica o giuridica che apporta una modifica sostanziale a una macchina o a un prodotto correlato è considerata un fabbricante ai fini del suddetto regolamento.

4L’obbligo di identificazione degli operatori economici nei confronti delle autorità di vigilanza del mercato è disciplinato dall’articolo 19 del regolamento UE relativo alle macchine.

Art. 8 Definizione delle norme tecniche e recepimento delle specifiche

comuni

La definizione delle norme tecniche e il recepimento delle specifiche comuni sono disciplinati dall’articolo 6 LSPro. L’autorità competente secondo l’articolo 6 capoverso 1 è la Segreteria di Stato dell’economia.

Art. 9 Sorveglianza del mercato

La sorveglianza del mercato è disciplinata dalla sezione 5 (art. 19–29) dell’ordinanza del 19 maggio 201011 sulla sicurezza dei prodotti.

Art. 10 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del 2 aprile 200812 concernente la sicurezza delle macchine è abrogata.

Art. 11 Modifiche al regolamento UE relativo alle macchine

Se gli allegati I o II del regolamento UE relativo alle macchine13 vengono modificati mediante un atto normativo delegato della Commissione europea, il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) adegua il rimando alla versione corrispondente del regolamento UE relativo alle macchine nella nota a piè di pagina all’articolo 1 capoverso 1.

Art. 12 Disposizioni transitorie

1I prodotti immessi sul mercato prima del 20 gennaio 2027 secondo il diritto anteriore possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato o messi in servizio a partire dal 20 gennaio 2027.

2I certificati di esame e le decisioni di approvazione rilasciate in conformità al diritto sinora in vigore rimangono validi fino alla loro scadenza.

11 RS 930.111

12 RU 2008 1785, 2010 2583, 2011 1755, 2016 5197, 2021 131, 2023 663

13 Vedi nota a piè di pagina all’art. 1 cpv. 1