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Consultazione 2025/44: Revisione totale dell’Ordinanza sulle macchine (OMacch) · 11 pagine
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Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine (Ordinanza sulle macchine, OMacch)
del …
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 83 capoverso 1 della legge federale del 20 marzo 19811 sull’assicurazione contro gli infortuni e l’articolo 4 della legge federale del 12 giugno 20092 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro),
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Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
1La presente ordinanza disciplina secondo il regolamento (UE) 2023/12303 relativo alle macchine (regolamento UE relativo alle macchine) per le macchine, i prodotti correlati e le quasi-macchine:
a. i requisiti di sicurezza e di tutela della salute per la progettazione e la costruzione;
b. l’immissione sul mercato, la successiva messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio;
c. la sorveglianza del mercato.
2Il campo d’applicazione è disciplinato dall’articolo 2 del regolamento UE relativo alle macchine. L’articolo 9 del suddetto regolamento si applica per analogia.
RS ....
1 RS 832.20
2 RS 930.11
3Regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giu. 2023,
relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio, versione della GU L 165 del
29.6.2023, pag. 1, modificato da ultimo dalla rettifica del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giu. 2023 relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio, versione della GU L 169 del 4.7.2023, pag. 35.
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