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Consultazione 2025/45: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (attuazione delle misure previste dal rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e dal rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 12 pagine

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Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 1° giugno 20121 sui fondi propri è modificata come segue:

Art. 5b cpv. 4

1La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche relative alla valutazione prudente. A tale scopo si fonda sullo standard CAP2 e sul Regolamento delegato (UE) 2016/1013.

Art. 27 cpv. 1 lett. d e f, 5 e 6

1Uno strumento di capitale è computabile come fondi propri di base supplementari se:

d. all’atto dell’emissione la banca precisa che generalmente non viene effettuato un rimborso, che un eventuale rimborso necessita dell’approvazione della FINMA e che quest’ultima fornisce la propria approvazione soltanto se:

1. i fondi propri residui superino durevolmente le esigenze di cui agli articoli 41–45a, o

2. a titolo sostitutivo siano emessi sufficienti fondi propri di qualità almeno

Consultazioneequivalente e

1 RS 952.03

2 Lo standard CAP è riportato nell’all. 1 n. 2.

3 Regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione, del 26 ottobre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la valutazione prudente a norma dell’articolo 105, paragrafo 14, GU L 21 del 28.1.2016, pag. 54; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2020/866, GU L 201 del 25.6.2020, pag. 1. 2025–...