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Consultazione 2025/45: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (attuazione delle misure previste dal rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e dal rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 12 pagine

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Ordinanza

per periodi di diversa durata con un confronto dei potenziali afflussi e deflussi di fondi nelle posizioni di bilancio e fuori bilancio.

Art. 11 Messa a disposizione delle informazioni al profilarsi o verificarsi di una mancanza di liquidità

1Se la banca o la FINMA giunge alla conclusione che potrebbe profilarsi o si è già verificata una mancanza di liquidità, la banca deve trasmettere alla FINMA informazioni complete e aggiornate così come analisi degli scenari di cui la FINMA necessita per la valutazione dello stato di liquidità attuale e futuro; queste comprendono in particolare:

a. la documentazione sulla liquidità di cui all’articolo 17c;

b. gli indicatori di osservazione di cui all’articolo 18a;

c. informazioni dettagliate su deflussi attuali di depositi;

d. per le banche di rilevanza sistemica, in aggiunta la presentazione della situazione in merito alla liquidità secondo l’articolo 28;

e. analisi degli scenari; ai fini della valutazione dell’evoluzione della liquidità futura vanno considerati scenari di stress sia specifici all’istituto sia comuni al mercato.

2Le banche devono essere in grado di produrre e mettere a disposizione della FINMA le informazioni necessarie e le analisi degli scenari secondo il capoverso 1 anche in caso di riorganizzazioni della struttura del gruppo.

3La FINMA determina il momento a partire dal quale le informazioni e le analisi degli scenari devono essere inoltrate. Precisa le informazioni secondo il capoverso 1 da inoltrare e stabilisce i requisiti relativi alla loro qualità nonché alla forma e alla frequenza della trasmissione. Per le banche delle categorie 4 e 5 di cui all’allegato 3 OBCR8 la FINMA può prevedere agevolazioni in relazione alle informazioni da inoltrare.

Art. 15a cpv. 1 lett. dbise 2 lett. abis

1Gli attivi della categoria 1 comprendono i seguenti valori patrimoniali:

dbis. i titoli negoziabili che consistono in crediti in franchi svizzeri nei confronti di Cantoni; e

2I titoli negoziabili di cui al capoverso 1 lettere c e cbispossono rientrare nella cate-

goria 1 solo se soddisfano le seguenti condizioniConsultazione:

abis. nel caso di enti territoriali subordinati e altri enti di diritto pubblico secondo il capoverso 1 lettera c numero 3, la condizione di cui alla lettera a può essere considerata soddisfatta se:

1. il Governo centrale loro sovraordinato presenta una ponderazione del rischio dello 0 per cento conformemente all’allegato 2 numero 1 OFoP,

8 RS 952.02