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Consultazione 2025/45: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (attuazione delle misure previste dal rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e dal rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 12 pagine
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Ordinanza
II
Gli allegati 3 e 9 sono modificati come segue:
Allegato 3 n. 5.1
5. Posizioni in stato di default
5.1 Posizioni di cui al numero 3.1, corrette in funzione delle singole ret- 100 %
tifiche di valore; le posizioni garantite da pegno immobiliare di cui
ai numeri 3.2–3.4 sono considerate come non collateralizzate
Allegato 9 n. 2
2 Supplementi per l’esposizione totale
2.1 In caso di esposizione totale pari o inferiore a 1562 miliardi di franchi
Bucket Esposizione totale Supplemento LR Supplemento quota di RWA
G1 < 812 mia. CHF 0 % 0 %
G2 < 1062 mia. CHF 0,125 % 0,36 %
G3 < 1313 mia. CHF 0,25 % 0,72 %
G4 ≤ 1562 mia. CHF 0,375 % 1,08 %
2.2 In caso di esposizione totale superiore a 1562 miliardi di franchi
Per ogni maggiorazione di 250 miliardi di franchi per l’esposizione totale, l’esigenza per il «leverage ratio» aumenta di 0,125 punti percentuali e quella per la quota di RWA di 0,36 punti percentuali.
III
Consultazione
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
IV
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2027.