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Consultazione 2025/45: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (attuazione delle misure previste dal rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e dal rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 12 pagine

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Ordinanza

II

Gli allegati 3 e 9 sono modificati come segue:

Allegato 3 n. 5.1

5. Posizioni in stato di default

5.1 Posizioni di cui al numero 3.1, corrette in funzione delle singole ret- 100 %

tifiche di valore; le posizioni garantite da pegno immobiliare di cui

ai numeri 3.2–3.4 sono considerate come non collateralizzate

Allegato 9 n. 2

2 Supplementi per l’esposizione totale

2.1 In caso di esposizione totale pari o inferiore a 1562 miliardi di franchi

Bucket Esposizione totale Supplemento LR Supplemento quota di RWA

G1 < 812 mia. CHF 0 % 0 %

G2 < 1062 mia. CHF 0,125 % 0,36 %

G3 < 1313 mia. CHF 0,25 % 0,72 %

G4 ≤ 1562 mia. CHF 0,375 % 1,08 %

2.2 In caso di esposizione totale superiore a 1562 miliardi di franchi

Per ogni maggiorazione di 250 miliardi di franchi per l’esposizione totale, l’esigenza per il «leverage ratio» aumenta di 0,125 punti percentuali e quella per la quota di RWA di 0,36 punti percentuali.

III

Consultazione

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

IV

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2027.