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Consultazione 2025/45: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (attuazione delle misure previste dal rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e dal rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 12 pagine

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Ordinanza

Art. 71b cpv. 2

2Se le condizioni di cui al capoverso 1 non sono soddisfatte, i titoli di credito sono trattati come crediti nei confronti dei loro emittenti.

Art. 72a cpv. 1

1Il tasso di anticipo del pegno immobiliare è il rapporto tra il credito in essere e le parti non ancora utilizzate di tutti gli impegni di credito, da un lato, e il valore di anticipo iniziale del pegno immobiliare, dall’altro.

Art. 100 cpv. 4 lett. d e 5

4Devono essere comunicati segnatamente:

d. tutte le posizioni complessive nei confronti di banche che ammontano ad almeno 5 milioni di franchi o almeno al 4 per cento dei fondi propri di base computabili corretti conformemente agli articoli 31–40; se una controparte bancaria è parte di un gruppo di controparti associate composto di banche o di altre imprese attive nel settore finanziario o al di fuori di esso, devono essere comunicate, in deroga all’articolo 109, le posizioni delle controparti associate fino al livello del gruppo la cui unità superiore è una banca o una società holding secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera b OBCR.

5Devono inoltre essere comunicate ogni anno le 20 posizioni complessive di importo maggiore, indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di grandi rischi, a eccezione delle posizioni complessive nei confronti di banche centrali, governi centrali, organizzazioni sovranazionali, banche e ulteriori controparti designate dalla FINMA.

Art. 109 cpv. 6

6La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche. A tale scopo si fonda sullo standard minimo di Basilea per i grandi rischi (LEX)4.

Art. 115 cpv. 3, terzo periodo

3... A tale scopo si fonda sullo standard LEX5.

Titolo dopo l’art. 148j

Sezione 4: Disposizioni transitorie della modifica del … Consultazione

Art. 148k Computabilità dei fondi propri di base supplementari

Gli strumenti di capitale emessi prima dell’entrata in vigore della modifica del … mantengono la loro computabilità come fondi propri di base supplementari anche se all’atto dell’emissione la banca non ha fornito le precisazioni di cui all’articolo 27 capoverso 1 lettere d e f.

4 Lo standard LEX è riportato nell’all. 1 n. 8.

5 Lo standard LEX è riportato nell’all. 1 n. 8.