Progetto
Consultazione 2025/45: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (attuazione delle misure previste dal rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e dal rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 12 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto
Ordinanza
− l’emissione sostitutiva riduce chiaramente i costi a titolo di interessi del prestito per la banca o
− la banca può comprovare la necessità prudenziale di un adeguamento delle condizioni di prestito;
f. all’atto dell’emissione la banca precisa che le distribuzioni della banca ai finanziatori avvengono soltanto su base volontaria e a condizione che siano disponibili riserve distribuibili e la somma degli utili dei quattro trimestri precedenti sia positiva; ed
5Ha i seguenti compiti:
a. prima dell’emissione di uno strumento di capitale approva:
1. l’evento definito contrattualmente di cui al capoverso 3, e
2. le condizioni a cui è ammessa la partecipazione al miglioramento della situazione finanziaria della banca ai sensi del capoverso 4;
b. approva i rimborsi di cui al capoverso 1 lettera d;
c. ordina la sospensione di distribuzioni ai finanziatori se le condizioni di cui al capoverso 1 lettera f non sono più soddisfatte; in casi motivati può anticipare l’ordine della sospensione; se le condizioni sono nuovamente soddisfatte, approva la ripresa delle distribuzioni, tranne in casi motivati; si è in presenza di un caso motivato in particolare se si profila un peggioramento della dotazione di capitale della banca.
6Si applicano per analogia le disposizioni dell’articolo 21 capoverso 2 sul computo delle quote minoritarie nel capitale di imprese integralmente consolidate.
Art. 32 cpv. 1 lett. c e d nonché cpv. 2
1Dai fondi propri di base di qualità primaria vanno dedotti integralmente:
c. l’avviamento («goodwill»), compreso l’avviamento incluso nella valutazione di partecipazioni rilevanti a imprese attive nel settore finanziario al di fuori del perimetro di consolidamento, il software e i valori immateriali, eccettuati i diritti per il servizio dei mutui ipotecari («mortgage servicing rights», MSR);
d. le attività fiscali differite («deferred tax assets», DTA), se non sono compensate con impegni fiscali differiti secondo il capoverso 2;
2Le attività fiscali differite di cui al capoverso 1 lettera d possono essere compensate nell’ambito della medesima competenza fiscale geografica e materiale con gli
impegniConsultazione fiscali differiti, sempreché l’autorità fiscale competente ammetta la
compensazione.
Art. 39 cpv. 1
1La banca deve dedurre separatamente dai fondi propri di base di qualità primaria l’importo dei diritti per il servizio dei mutui ipotecari che supera il limite 2 della franchigia.