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Consultazione 2025/45: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (attuazione delle misure previste dal rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e dal rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 12 pagine
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Ordinanza
Allegato (cifra III)
Modifica di altri atti normativi
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 30 aprile 20146 sulle banche
Art. 32 cpv. 1
1Il rapporto di gestione deve essere reso accessibile al pubblico entro quattro mesi e le chiusure intermedie entro due mesi dalla data della chiusura. Devono essere messi a disposizione in versione cartacea o elettronica.
Art. 42b Importo privilegiato
(art. 37a cpv. 1 e 7 nonché 37b cpv. 1 LBCR)
1L’ammontare dell’importo privilegiato secondo l’articolo 37a capoverso 1 LBCR risulta dalla somma dei singoli saldi della relazione di conto dopo la chiusura dei conti al momento dell’ordine di una misura di protezione di cui all’articolo 26 capoverso 1 lettere e–h LBCR o dell’ordine di fallimento della banca, tenuto conto degli interessi passivi e attivi e degli emolumenti e dopo deduzione di un’eventuale imposta preventiva.
2Non possono essere compensati le ipoteche, i prestiti, gli scoperti di altri conti e altri crediti a favore della banca, indipendentemente dalla loro maturazione, esigibilità o scadenza.
Allegato 1 lett. E lett. h
L’allegato deve essere strutturato come segue:
h. motivi che hanno indotto le dimissioni anticipate o la revoca dell’ufficio di revisione;
2. Ordinanza del 30 novembre 20127 sulla liquidità Consultazione
Art. 7 cpv. 1
1Le banche stabiliscono processi adeguati per individuare, valutare, gestire e sorvegliare i rischi di liquidità e a tale scopo dispongono di un piano di liquidità e di finanziamento adeguato. In particolare, devono allestire un prospetto sulla loro liquidità