Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/46: Ordinanza concernente l’attuazione delle misure di solidarietà volte a garantire l’approvvigionamento di gas in caso di grave penuria · 9 pagine

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1 Situazione inziale

1.1 Necessità di agire e obiettivi

Su incarico del Consiglio federale, il 19 marzo 2024 il capo del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ha sottoscritto un accordo concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas tra la Svizzera, la Germania e l’Italia (di seguito: «Accordo trilaterale»). Quest’ultimo è parte integrante dell’Accordo bilaterale siglato da Germania e Italia nella stessa data (di seguito: «Accordo bilaterale»). L’Accordo trilaterale rimanda in più punti alle disposizioni dell’Accordo bilaterale e disciplina gli aspetti specifici delle relazioni tra la Svizzera e gli altri due Stati contraenti che necessitano di una regolamentazione separata. La procedura di consultazione per l’approvazione dell’Accordo trilaterale (art. 166 cpv. 2 Cost.) e dei crediti d’impegno necessari per l’attuazione (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.) si è svolta dal 15 maggio al 17 giugno 2024. Nella sessione primaverile 2025 il Parlamento ha approvato l’Accordo trilaterale e due decreti relativi ai crediti d’impegno. Dato che l’Accordo trilaterale comprende disposizioni che contengono norme di diritto, sottostà al referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.); il termine è scaduto il 30 giugno 2025. Tuttavia, l’Accordo trilaterale entrerà in vigore solo dopo la ratifica da parte di tutti gli Stati contraenti. Per quanto riguarda l’Italia, la data di un’eventuale ratifica è attualmente sconosciuta.

L’Accordo trilaterale consente alla Svizzera, in una situazione di grave penuria e dopo aver adottato tutte le misure possibili a livello nazionale, di presentare una richiesta di solidarietà agli altri due Stati contraenti per rifornire i suoi clienti protetti. Viceversa, anche questi due Stati possono chiedere solidarietà alla Svizzera in caso di emergenza. I tre Stati garantiscono inoltre che l’attuazione delle misure di solidarietà non comporterà una limitazione delle capacità di trasporto delle rispettive reti di gas. L’attuazione nazionale dell’Accordo trilaterale avviene per mezzo di un’ordinanza. A differenza di Germania e Italia, la Svizzera non dispone di una legge sull’approvvigionamento di gas che possa fungere da base per l’attuazione dell’Accordo trilaterale.

L’articolo 1 del presente progetto di ordinanza prevede – in virtù dell’articolo 60 capoverso 1 lettera c della legge sull’approvvigionamento del Paese (LAP)1– la delega alla Società Anonima Svizzera per il Gas Naturale (di seguito «Swissgas») del compito di diritto pubblico che consiste nella preparazione e nell’attuazione operativa dell’Accordo. La delega si rende necessaria in quanto, a causa della mancanza di una base legale, in Svizzera non vi è un responsabile che sia indipendente dal settore del gas e che possa svolgere tale compito. Grazie alla sua esperienza pluriennale nella gestione della rete e nelle attività di trasporto a essa collegate, Swissgas è adatta ad assumere questo compito. Inoltre, è proprietaria delle capacità del gasdotto di transito destinate alla Svizzera. Nel settore svizzero del gas non esiste un’organizzazione analoga che possa assumere questo compito al posto di Swissgas.

L’ordinanza concernente l’attuazione di misure di solidarietà volte a garantire l’approvvigionamento di gas in una situazione di grave penuria completa l’ordinanza concernente la preparazione di misure di solidarietà volte a garantire l’approvvigionamento di gas in una situazione di grave penuria2. Quest’ultima disciplina le misure preparatorie per un caso di solidarietà nonché l’attuazione delle richieste di fornitura di gas provenienti dall’estero. Il presente progetto di ordinanza regolamenta invece le richieste di fornitura di gas da parte della Svizzera. Secondo l’Accordo bilaterale, la Svizzera può trasmettere richieste di fornitura di gas solo dopo aver esaurito tutte le misure nazionali, ossia in caso di grave penuria; solo a questo punto è possibile ricorrere a misure d’intervento in virtù degli articoli 31 e 32 LAP. Le richieste di fornitura solidale di gas da parte della Svizzera sono regolate dalla presente

1RS 531

2RS … (ancora da definire)