Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/46: Ordinanza concernente l’attuazione delle misure di solidarietà volte a garantire l’approvvigionamento di gas in caso di grave penuria · 9 pagine
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Articolo 8
Il delegato rappresenta l’AEP nel suo complesso (art. 58 LAP e art. 2 cpv. 1 OAEP8), e dirige i settori e l’UFAE. È quindi responsabile dell’applicazione della presente ordinanza.
Il delegato vigila sulla pertinenza, sull’adeguatezza e sull’efficacia delle misure adottate ed emette le direttive necessarie all’attenzione di Swissgas e degli altri enti competenti dell’industria del gas. Tali direttive precisano gli obblighi, tra cui spiccano in particolare quello di informare e di presentare regolarmente un rapporto.
Swissgas, gli altri operatori dei sistemi di trasporto svizzeri (gestori commerciali del gasdotto di transito), i gestori regionali di reti di gas (responsabili delle zone di bilancio), gli altri gestori di reti di gas e le altre imprese del settore del gas devono collaborare all’applicazione della presente ordinanza.
Articolo 9
L’ordinanza entra in vigore solo se la Svizzera si trova di in una situazione di grave penuria imminente e deve richiedere forniture solidali di gas all’Italia o alla Germania.
5 Ripercussioni
5.1 Ripercussioni per la Confederazione
In linea di principio per la Confederazione sussistono solo costi temporanei, sono infatti i clienti protetti svizzeri a farsi carico di tutti i costi. Tuttavia il meccanismo dell’Accordo fa sì che in singoli casi la Confederazione sia coinvolta sul fronte dei pagamenti:
- se la Svizzera presentasse una richiesta di solidarietà durante la fase obbligatoria, la Confederazione pagherebbe direttamente lo Stato estero;
- nel caso di una richiesta di solidarietà dalla Svizzera durante la fase volontaria, Swissgas acquisterebbe gas all’estero nel breve periodo. Se Swissgas non dovesse disporre della liquidità richiesta, la Confederazione potrebbe anticipare i mezzi necessari con il credito di finanziamento (secondo credito).
In tutti e due i casi sarebbero necessari crediti a preventivo. Si rinuncia tuttavia alla richiesta precauzionale di un credito a preventivo, perché non vi è flusso di denaro, se non nel caso di un’emergenza, e la probabilità che il credito sia utilizzato è bassa. Il Consiglio federale richiederebbe, invece, i corrispondenti crediti aggiuntivi soltanto nel caso concreto. In considerazione dei vincoli temporali, ciò dovrebbe avvenire con una procedura d’urgenza, coinvolgendo la Delegazione delle finanze.
5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna
I Comuni sono interessati indirettamente, in particolare in veste di proprietari di società di fornitura di gas. Se la Svizzera dovesse presentare una richiesta di solidarietà, il gas verrebbe rivenduto da Swissgas al prezzo di costo. Le imprese del settore del gas sarebbero obbligate a cooperare.
5.3 Ripercussioni sull’economia e sulla società
In caso di grave penuria, grazie all’Accordo trilaterale è possibile chiedere l’applicazione di misure di solidarietà per continuare ad approvvigionare i clienti protetti. Le economie domestiche e i servizi essenziali verrebbero riforniti di gas per il riscaldamento o per il