Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/46: Ordinanza concernente l’attuazione delle misure di solidarietà volte a garantire l’approvvigionamento di gas in caso di grave penuria · 9 pagine

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ordinanza, che tuttavia entrerà in vigore solo in caso di una situazione di grave penuria imminente.

1.2 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario nonché con le strategie del Consiglio federale

Il progetto s’inscrive nell’obiettivo 25 del programma di legislatura 2023–2027, secondo cui la Svizzera garantisce la sicurezza e la stabilità dell’approvvigionamento energetico e promuove lo sviluppo della produzione interna di energie rinnovabili. Non è invece incluso nel piano finanziario della Confederazione. Il progetto è conforme alla Strategia energetica del Consiglio federale, che mira segnatamente a mantenere elevato il livello di approvvigionamento della Svizzera.

2 Contenuto degli Accordi di solidarietà

L’Accordo bilaterale si basa sull’articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas3 (di seguito: «regolamento SoS») nella versione in vigore al momento della firma degli Accordi di solidarietà. L’Accordo bilaterale contiene le seguenti disposizioni, che rimandano in alcuni punti al regolamento SoS:

- Le misure di solidarietà sono adottate in ultima istanza, per garantire l’approvvigionamento dei clienti protetti nel quadro della solidarietà in caso di emergenza. L’emergenza rappresenta il terzo livello di crisi di cui all’articolo 11 paragrafo 1 lettera c del regolamento SoS; il primo livello di crisi è definito «preallarme», mentre il secondo «allarme». Per poter presentare una richiesta di solidarietà, tutte le misure per ridurre i consumi dei clienti non protetti e per aumentare l’offerta devono già essere state attuate all’interno dello Stato in questione (art. 1 Accordo bilaterale).

- La definizione di «clienti protetti nel quadro della solidarietà» secondo l’articolo 1 paragrafo 1 dell’Accordo bilaterale si fonda sull’articolo 2 punto 6 in combinato disposto con il considerando 24 del regolamento SoS. Si tratta segnatamente di economie domestiche, ospedali e servizi d’emergenza. La definizione si limita principalmente ai clienti civili (conformemente al considerando 24), ma a determinate condizioni può essere estesa ad alcuni servizi sociali essenziali (assistenza sanitaria, assistenza sociale essenziale, servizi di emergenza e di sicurezza) e impianti di teleriscaldamento.

- In una prima fase si possono richiedere «misure volontarie di solidarietà» (art. 4 Accordo bilaterale). La Parte contraente che risponde a una richiesta di solidarietà (di seguito: Parte fornitrice) invita i partecipanti al mercato sul proprio territorio a mettere a disposizione, su base volontaria e contrattuale, volumi di gas per far fronte alla crisi di approvvigionamento sul territorio della Parte contraente che presenta la richiesta (di seguito: Parte richiedente).

- Se i volumi di gas messi a disposizione non sono sufficienti a soddisfare il fabbisogno di gas dei clienti protetti, in un secondo tempo si possono richiedere «misure obbligatorie di solidarietà» (art. 5 Accordo bilaterale). In questo caso, la Parte fornitrice adotta misure sovrane in termini di domanda e offerta per poter erogare volumi di gas supplementari.

- Una richiesta di solidarietà è valida soltanto per il giorno gas successivo e va ripresentata ogni giorno (art. 3 par. 6 Accordo bilaterale). Deve contenere determinate informazioni (in particolare il volume di gas auspicato) e deve essere presentata ed evasa in tempi molto brevi (art. 3 Accordo bilaterale).

- In caso di misure volontarie di solidarietà ai sensi dell’articolo 4 dell’Accordo bilaterale, i partecipanti al mercato ricevono una remunerazione stabilita

3 Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010, GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2022/1032, GU L 173 del 30.06.2022, pag. 17.