Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/46: Ordinanza concernente l’attuazione delle misure di solidarietà volte a garantire l’approvvigionamento di gas in caso di grave penuria · 9 pagine

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contrattualmente. Se i contratti in questione sono conclusi da un terzo incaricato dalla Parte richiedente (Swissgas per la Svizzera), questa deve fornire una garanzia statale per coprire i crediti dei partecipanti al mercato della Parte fornitrice (art. 3 par. 4 punto 9 Accordo bilaterale).

- In caso di misure obbligatorie di solidarietà, un contratto tra le parti contraenti si ritiene concluso non appena l’offerta di solidarietà è stata accettata (art. 5 par. 10 dell’Accordo bilaterale). Sono previste compensazioni che comprendono il prezzo del gas, i costi di trasporto ed eventuali danni ai settori economici in questione (art. 8 dell’Accordo bilaterale).

Mediante l’Accordo trilaterale le pertinenti disposizioni dell’Accordo bilaterale sono valide, per analogia, anche per le misure di solidarietà con la Svizzera. Ciò non implica tuttavia un recepimento diretto delle normative dell’Unione Europea (UE) a cui si rimanda nell’Accordo bilaterale. Al momento della sottoscrizione degli Accordi di solidarietà non esiste un accordo bilaterale tra le Svizzera e l’UE in materia di approvvigionamento di gas.

La Svizzera ha così il diritto di trasmettere una richiesta di solidarietà alla Germania e all’Italia in caso di emergenza, conformemente alle pertinenti disposizioni dell’Accordo bilaterale. Viceversa, anche la Germania e l’Italia possono presentare le loro richieste di solidarietà alla Svizzera. Nei rapporti tra la Svizzera e i due altri Stati contraenti sono necessarie disposizioni particolari. Vale la pena sottolineare le seguenti disposizioni dell’Accordo trilaterale.

- Per quanto concerne la Svizzera, l’autorità competente per l’attuazione dell’Accordo trilaterale è l’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE) (art. 2);

- Poiché le misure di solidarietà tra la Germania e l’Italia riguardano ingenti volumi di gas e possono mobilitare grandi capacità sul tratto svizzero del gasdotto di transito, sono previsti meccanismi di protezione specifici per l’approvvigionamento svizzero. Le misure di solidarietà tra la Germania e l’Italia non devono ostacolare l’approvvigionamento dei clienti protetti nel quadro della solidarietà in Svizzera. Se ciò accade, le autorità competenti dei tre Stati contraenti devono adottare opportune contromisure (art. 8 e 9).

- I clienti protetti nel quadro della solidarietà in Svizzera sono trattati allo stesso modo dei clienti protetti in Germania e in Italia, a condizione che la definizione svizzera di questi clienti sia conforme alla definizione di cui all’articolo 2 punto 6 e all’articolo 13 del regolamento SoS (art. 7).

- Le autorità competenti delle tre Parti contraenti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie affinché i rispettivi gestori di rete concludano un accordo operativo funzionale all’attuazione delle misure di solidarietà entro sei mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo trilaterale (art. 10).

- Una clausola arbitrale stabilisce che nelle relazioni con la Svizzera sia un tribunale arbitrale indipendente a intervenire come organo di risoluzione delle controversie (art. 11).

- L’Accordo trilaterale si applica anche al Principato del Liechtenstein (art. 13), dato che anche quest’ultimo rientra nell’approvvigionamento economico della Svizzera (art. 7 e 8 par. 2 del Trattato di unione doganale conchiuso il 29 marzo 19234 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein).

- Sono fatti salvi gli obblighi della Germania e dell’Italia nei confronti di altri Stati membri dell’UE conformemente al regolamento SoS (art. 1).

3 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

Le misure previste nei due Accordi di solidarietà corrispondono a quelle previste nel diritto dell’UE. Sono volte a garantire l’approvvigionamento dei clienti protetti nel quadro della

4 RS 0.631.112.514