Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/46: Ordinanza concernente l’attuazione delle misure di solidarietà volte a garantire l’approvvigionamento di gas in caso di grave penuria · 9 pagine

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Articolo 3

L’articolo 3 dell’Accordo bilaterale stabilisce la procedura per la richiesta di solidarietà. Secondo il paragrafo 4, una richiesta di solidarietà deve contenere almeno i seguenti dati:

a) i recapiti dell’autorità competente della Parte richiedente;

b) i recapiti del gestore del sistema di trasmissione della Parte richiedente;

c) i recapiti della terza parte che agisce per conto della Parte richiedente;

d) il giorno di consegna;

e) il volume di gas;

f) il punto di consegna;

g) la garanzia che le condizioni per una richiesta di solidarietà siano soddisfatte.

Ai sensi dell’articolo 2 dell’Accordo trilaterale e dell’articolo 3 paragrafo 2 dell’Accordo bilaterale, l’UFAE è responsabile della preparazione e della presentazione di una richiesta di misure volontarie di solidarietà. Il delegato stabilisce il volume di gas da richiedere, basandosi sui dati del sistema di monitoraggio del gas dell’Approvvigionamento economico del Paese (AEP). Secondo l’articolo 3 paragrafo 1 dell’Accordo bilaterale, le condizioni per una richiesta di solidarietà sono soddisfatte se nonostante la rinuncia totale all’utilizzo di gas da parte dei clienti non protetti non è possibile coprire la carenza nell’approvvigionamento di gas dei clienti protetti.

Dopo aver ricevuto la richiesta, le autorità tedesche e italiane la verificano per individuare eventuali errori o omissioni e ne confermano la ricezione entro mezz’ora. Successivamente attuano senza indugio misure volontarie di solidarietà per presentare una o più offerte alla Svizzera.

Articolo 4

Una volta che le autorità tedesche e italiane hanno confermato la richiesta, il delegato all’approvvigionamento economico del Paese (di seguito: delegato) incarica Swissgas, a nome del Consiglio federale, di procurare i volumi di gas occorrenti. Swissgas stipula contratti direttamente con i partecipanti al mercato tedesco e/o italiano. Se è disponibile una piattaforma online, le offerte vengono accettate tramite questa piattaforma. Il delegato definisce e comunica a Swissgas il volume massimo di gas da accettare e il prezzo massimo per MWh. In caso di accettazione, Swissgas riceve una garanzia statale per il pagamento delle misure. Qualora Swissgas non riuscisse a finanziare le misure attingendo ai propri mezzi, potrebbe beneficiare di un secondo credito di finanziamento. I crediti d’impegno necessari sono oggetto di decreti federali autonomi che vengono sottoposti al Parlamento nell’ambito dell’approvazione dell’Accordo.

Articolo 5

Nella misura in cui la Svizzera non riesca a coprire integralmente il fabbisogno di gas dei propri clienti protetti pur avendo accettato tutte le offerte volontarie disponibili, o nel caso in cui non vi fossero state offerte di questo tipo, può chiedere a Germania e Italia di attuare misure di solidarietà obbligatorie (art. 5 par. 1 dell’Accordo bilaterale). Conformemente all’articolo 3 paragrafo 4 dell’Accordo bilaterale, una richiesta di misure obbligatorie di solidarietà contiene almeno:

a) i recapiti dell’autorità competente della Parte richiedente;

b) i recapiti del gestore del sistema di trasmissione della Parte richiedente;

c) i recapiti della terza parte che agisce per conto della Parte richiedente;

d) il giorno di consegna;

e) il volume di gas in kilowattora al giorno (kWh/g);

f) il punto di consegna;