Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/46: Ordinanza concernente l’attuazione delle misure di solidarietà volte a garantire l’approvvigionamento di gas in caso di grave penuria · 9 pagine
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g) la garanzia che le condizioni per una richiesta di solidarietà siano soddisfatte.
Le offerte di Germania e Italia vengono vagliate dall’AEP in collaborazione con Swissgas. In base alle conclusioni, il delegato decide quali offerte accettare e in che misura. Secondo l’articolo 5 paragrafo 10 dell’Accordo bilaterale, il contratto s’intende concluso quando la Parte fornitrice riceve la dichiarazione di accettazione della Parte richiedente. Il paragrafo 11 dello stesso articolo stabilisce inoltre che, se è disponibile una piattaforma online, le offerte devono essere accettate tramite tale piattaforma.
Articolo 6
Swissgas prende in consegna i volumi di gas il giorno successivo alla stipula del contratto nel punto di consegna concordato; secondo l’articolo 2 paragrafo 2 punto 10 corrisponde al punto di interconnessione trasnfrontaliero con la Svizzera. Swissgas trasferisce i volumi di gas ai gestori regionali di reti di gas (responsabili delle zone di bilancio), che li mettono a
disposizione dei clienti protetti attraverso i gestori locali di reti di gas. Tutti gli enti coinvolti,
compresi gli operatori dei sistemi di trasporto6, sono tenuti a fornire le capacità di trasporto necessarie nel rispetto del principio di non discriminazione, in modo da rendere possibili le consegne e garantire l’approvvigionamento dei clienti protetti. Swissgas distribuisce i volumi di gas prelevati sulla base del volume di cui si prevede ci sarà bisogno secondo il sistema di monitoraggio del gas dell’AEP. Se il volume di gas ricevuto è inferiore a quello necessario, si dovrà assegnare il gas ai gestori regionali di reti di gas in modo da garantire che i clienti protetti siano riforniti il più uniformemente possibile.
La Svizzera può chiedere misure di solidarietà solo se i clienti non protetti sono tenuti a rinunciare completamente al consumo di gas attraverso misure sovrane7. Ciò significa che in questo caso solo i clienti protetti possono consumare gas. Il controllo del rispetto di tali
disposizioni e le eventuali sanzioni sono regolati nelle rispettive ordinanze per le misure sovrane.
Se non è in grado di adempiere puntualmente ai propri obblighi di pagamento verso l’estero perché una parte contraente svizzera non le versa i pagamenti dovuti entro i termini stabiliti, Swissgas non è tenuta a effettuare pagamenti anticipati all’estero. Eventuali penali che
Swissgas è chiamata a pagare a causa di ritardi di pagamento da parte di una parte
contraente svizzera vengono addebitate a tale parte in base al principio di causalità. In
alternativa, il credito federale (1 miliardo) potrebbe essere utilizzato per pagare misure
volontarie di solidarietà offerte da Germania o Italia.
Articolo 7
Se la Svizzera richiede misure volontarie di solidarietà, i costi per il gas fornito vengono fatturati direttamente a Swissgas dal partner contrattuale estero. Se la Svizzera richiede invece misure obbligatorie di solidarietà, l’UFAE comunica a Swissgas i costi di consegna. In entrambi i casi, Swissgas trasferisce i costi delle misure di solidarietà ai gestori regionali di reti di gas in base al principio di causalità, in modo che i costi siano ripartiti sui clienti protetti nel modo più equo possibile. L’addebito dei costi è regolato in modo dettagliato in una
strategia di Swissgas.
6 Gli operatori dei sistemi di trasporto sono i proprietari della rete di trasporto. In Svizzera i proprietari del gasdotto di transito sono Swissgas e Flusswiss Sagl.
7 Commutazione obbligatoria degli impianti bicombustibili, divieti e limitazioni di utilizzo del gas, contingentamento di gas