Rapporto sui risultati

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 125 pagine

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onere burocratico che comporta l’applicazione del diritto europeo, in particolare per le PMI svizzere.

2.6.1.3 Diritti di partecipazione nel settore del trasporto aereo

32 partecipanti (tra cui CdC, ZH, ZG, GL, FR, SO, SG, AR, AI, NE, VD, VS, Il Centro, PVL, economiesuisse, USAM, USI, Aerosuisse, SWISS, Skyguide) hanno accolto con favore le clausole di salvaguardia in merito ai diritti di partecipazione della Svizzera (v.

n. 2.1.1.2) nel settore del trasporto aereo. PVL ritiene che i diritti di partecipazione offrano l’opportunità di influire sulla legislazione europea a favore della Svizzera. Diversi partecipanti (tra cui economiesuisse e Flughafen Zürich) hanno sottolineato che i diritti di partecipazione consentono alla Svizzera di influire significativamente sulla legislazione europea. Questa opinione è condivisa anche da SWISS, secondo la quale la partecipazione formalizzata al «decision shaping» permette alla Svizzera di contribuire in tempo utile alla definizione dei regolamenti e di proporre soluzioni equilibrate e attente agli aspetti pratici. In questo contesto, SWISS si aspetta però anche che la Svizzera faccia valere attivamente i propri diritti di partecipazione, in modo da garantire una regolamentazione rispettosa della concorrenza e attenta a un’utilizzazione oculata delle risorse.

11 partecipanti (tra cui UDC, PS, SAB) non si esprimono in modo esplicito sulle clausole di salvaguardia riguardanti i diritti di partecipazione nel settore del trasporto aereo. UDC non riscontra alcuna influenza sostanziale nel recepimento del diritto europeo sul trasporto aereo.

Nessun partecipante si è detto contrario alle clausole di salvaguardia riguardanti i diritti di partecipazione nel settore del trasporto aereo.

8 partecipanti (tra cui Aerosuisse, SHA, SWISS, easyjet Switzerland) chiedono che l’UFAC svolga un ruolo più attivo nel processo legislativo dell’UE e si aspettano che l’UFAC si faccia promotore di una regolamentazione praticabile, equilibrata e rispettosa della concorrenza nel settore del trasporto aereo a livello europeo (v. n. 2.1).

2.6.1.4 Aiuti di Stato per gli aeroporti regionali

Per 18 partecipanti (CdC, ZH, NW, ZG, GL, FR, SO, SG, AR, AI, GR, NE, VD, VS, Il Centro, UDC, SAB, AUSL) è importante che gli adeguamenti in merito agli aiuti di Stato (v. n. 2.2) non abbiano un impatto negativo sugli aeroporti regionali e che permanga la possibilità di un sostegno statale. CdC invita il Consiglio federale ad appoggiare presso gli organi competenti dell’UE il mantenimento a lungo termine della possibilità di erogare agli aeroporti regionali aiuti per gli investimenti e per il funzionamento. Inoltre, la Confederazione dovrebbe continuare a finanziare i costi della sicurezza aerea. NE sottolinea che il diritto europeo in materia di aiuti di Stato consente espressamente di versare contributi finanziari agli aeroporti che contano meno di 200 000 passeggeri l’anno. UDC ritiene che gli adeguamenti limitino la libertà d’azione economica dei Cantoni e delle regioni per quanto riguarda gli aiuti di Stato agli aerodromi regionali.