Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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base degli accordi citati, la Svizzera si è impegnata a creare un sistema di sorveglianza equivalente a quello dell’UE. Questo progetto attuativo viene concretizzato dalla nuova legge federale sulla sorveglianza degli aiuti di Stato (LSaS), che disciplina sostanzialmente solo le questioni procedurali. Il diritto sostanziale viene specificato, rispettivamente, nei due Protocolli sugli aiuti di Stato e nella parte sugli aiuti di Stato dell’Accordo sull’energia elettrica in conformità al diritto comunitario e in modo direttamente applicabile. La procedura scelta è in linea con l’ordinamento costituzionale delle competenze di Confederazione e Cantoni – compresa l’autonomia organizzativa e procedurale di questi ultimi – e con la separazione dei poteri. Conformemente ai suddetti Protocolli sugli aiuti di Stato e alla parte sugli aiuti di Stato dell’Accordo sull’energia elettrica, gli aiuti concessi a imprese attive nei rispettivi campi d’applicazione devono essere sorvegliati da un’autorità di sorveglianza svizzera indipendente. Nell’elaborare l’avamprogetto di legge (AP-LSaS), il Consiglio federale ha sottolineato l’importanza di istituire una procedura per quanto possibile efficiente e di limitare il più possibile gli oneri amministrativi a carico delle autorità e delle imprese. Per il Parlamento sarebbe più difficile valutare le norme internazionali sugli aiuti di Stato senza un progetto corrispondente che ne disciplini l’attuazione a livello nazionale. L’Esecutivo evita così che la Svizzera si impegni a rispettare una determinata procedura internazionale, ma che non sia in grado di rispettare questo impegno qualora l’attuazione in Svizzera fosse bocciata in Parlamento o alle urne.
2.2.4 Principi sostanziali del diritto UE sugli aiuti di Stato
Per garantire condizioni di parità nel proprio mercato interno (level playing field), l’UE dispone di un quadro normativo costituito da regolamenti dettagliati sugli aiuti di Stato concessi dagli Stati membri. Il termine «aiuto di Stato» è definito all’articolo 107 paragrafo 1 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)75: «(…) sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza» (v. n 2.2.5.3 e commenti all’art. 1 AP-LSaS al
n. 2.2.7).
Gli aiuti di Stato sono solitamente motivati da interessi pubblici, come il sostegno all’innovazione o la promozione di tecnologie rispettose dell’ambiente. Spesso possono però comportare una disparità di trattamento degli operatori economici e falsare così la concorrenza in un determinato mercato. Questo aspetto è molto problematico per un’economia di mercato, perché le distorsioni della concorrenza comportano un uso inefficiente delle risorse e pregiudicano così a lungo termine la competitività e la prosperità di un’economia. Gli effetti positivi e negativi degli aiuti di Stato devono quindi essere ponderati attentamente. Nell’UE gli aiuti di Stato sono sostanzialmente vietati, anche se esistono numerose deroghe al principio della loro incompatibilità con il buon funzionamento del mercato interno (cfr. art. 8 AP-LSaS).
I regolamenti dell’UE sugli aiuti di Stato si trovano nel diritto primario, in particolare nel TFUE, e nel diritto secondario e terziario, vale a dire negli atti giuridici adottati dalle istituzioni europee. Anche la giurisprudenza europea (Corte di giustizia
75 Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (versione consolidata), GU C 326 del 26.10.2012, pag. 47.