Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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dagli articoli 87 e 92 capoverso 1 Cost. Le spiegazioni dettagliate della base costituzionale figurano al numero 2.2.11.1.’

Il presente avamprogetto di legge attua gli obblighi internazionali che la Svizzera ha assunto con i Protocolli sugli aiuti di Stato e con la parte sugli aiuti di Stato dell’Accordo sull’energia elettrica (v. n. 2.2.5). Il testo normativo deve pertanto disciplinare la procedura di sorveglianza di questi aiuti nei settori in questione. Questo permetterà alle nostre imprese di accedere al mercato dell’UE nei settori a cui la Svizzera partecipa. Inoltre, l’AP-LSaS intende contribuire a un quadro economico uniforme in Svizzera e alla tutela della concorrenza. A differenza della legge del 6 ottobre 199596 sui cartelli (LCart), questa legge mira in particolare a prevenire gli effetti dannosi degli aiuti di Stato.

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione

Cpv. 1

Il campo d’applicazione materiale dell’avamprogetto di legge è limitato agli aiuti concessi a imprese che operano nell’ambito dei tre accordi bilaterali sul mercato interno tra la Svizzera e l’UE (v. n. 2.2.5.3). Questi accordi coprono il trasporto aereo, i trasporti terrestri e l’energia elettrica. Nello specifico, l’AP-LSaS attua l’obbligo previsto dall’articolo 4 dei Protocolli sugli aiuti di Stato e dall’articolo 14 dell’Accordo sull’energia elettrica97. Per il sistema svizzero di sorveglianza degli aiuti di Stato si applica il cosiddetto approccio a due pilastri: i requisiti giuridici sostanziali direttamente applicabili delle norme internazionali sugli aiuti di Stato corrispondono in larga misura al diritto comunitario pertinente98. La Svizzera istituisce tuttavia un proprio sistema di sorveglianza equivalente. Il nostro Paese interpreta e applica uniformemente i concetti giuridici dell’UE nella misura in cui le norme internazionali non si discostino dal diritto comunitario (v. n. 2.2.5.3).

Il sistema di sorveglianza mira a garantire pari condizioni di concorrenza tra le imprese svizzere e quelle dell’UE attive nel campo d’applicazione degli accordi citati. La sorveglianza disciplinata dall’AP-LSaS si limita quindi alla concorrenza tra imprese che operano in Svizzera e imprese che operano nell’UE. La definizione di aiuto di Stato contenuta nei Protocolli sugli aiuti di Stato e nell’Accordo sull’energia elettrica presuppone, tra l’altro, che vi siano una distorsione della concorrenza e un impatto sugli scambi tra Svizzera e UE nell’ambito degli accordi in questione (v.

n. 2.2.5.3). Alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia europea, queste condizioni possono essere soddisfatte anche quando gli aiuti sono concessi a imprese che operano esclusivamente in Svizzera e che hanno un’incidenza potenziale (ma non puramente ipotetica) sugli scambi tra le Parti e sulla concorrenza nei settori interessati. In via di principio, anche gli aiuti che falsano la concorrenza nel mercato nazionale svizzero possono essere soggetti alla sorveglianza degli aiuti di Stato, purché siano

96 RS 251

97 Art. 4 par. 1 e 3 in combinato disposto con art. 1 dei Protocolli e art. 14 par. 1 e 3 in combinato disposto con art. 11 dell’Accordo sull’energia elettrica.

98 In particolare art. 93, 106 par. 2, 107, 108 e 109 TFUE nonché gli atti giuridici dell’UE in materia di aiuti di Stato e gli altri atti settoriali pertinenti.