Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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Selettività
Nel contesto della definizione di aiuto di Stato, il criterio della selettività verte sulla questione se una misura statale favorisca o meno determinate imprese o settori e conferisca loro un vantaggio economico. Una misura è considerata selettiva se favorisce solo singole imprese o un determinato gruppo di imprese, falsando così la concorrenza. Per essere considerato un aiuto di Stato, questo sostegno selettivo deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza nel campo d’applicazione degli accordi di cui all’articolo 1 capoverso 2 AP-LSaS (v. n. 2.2.5.3).
Distorsione della concorrenza e pregiudizio agli scambi
Un contributo finanziario concesso da uno Stato falsa o minaccia di falsare la concorrenza se mette il beneficiario in una posizione economica migliore rispetto ai suoi concorrenti, cioè se gli conferisce un vantaggio competitivo (v. n. 2.2.5.3).
Infine, gli aiuti concessi devono arrecare un pregiudizio agli scambi tra la Svizzera e l’Unione europea e falsare così la concorrenza nei campi d’applicazione dei tre accordi internazionali di cui all’articolo 1 (v. n. 2.2.5.3).
Cpv. 3
L’articolo 3 paragrafo 6 dei Protocolli sugli aiuti di Stato e l’articolo 13 paragrafo 6 dell’Accordo sull’energia elettrica prevedono una deroga. Le disposizioni contrattuali non si applicano agli aiuti d’importo inferiore alla cosiddetta soglia de minimis102. I regolamenti dell’UE103 sulla dispensa dalla notifica degli aiuti di Stato di modesto importo riguardano le misure di sostegno che non sono soggette al sistema di controllo (aiuti «de minimis»). Visto il loro importo, questi aiuti non hanno presumibilmente alcun impatto sulla concorrenza né sul commercio interstatale. Queste misure non soddisfano quindi tutti i criteri inerenti al concetto di aiuto di Stato (art. 3 par. 1 dei Protocolli e art. 13 par. 1 dell’Accordo sull’energia elettrica). L’articolo 3 paragrafo 6 dei Protocolli sugli aiuti di Stato e l’articolo 13 paragrafo 6 dell’Accordo sull’energia elettrica escludono gli aiuti de minimis dal campo d’applicazione dei Protocolli e dalla parte sugli aiuti di Stato dell’Accordo sull’energia elettrica. Di conseguenza, il presente capoverso li esclude anche dal campo d’applicazione dell’AP-LSaS. La soglia si attesta attualmente104 a 300 000 euro per azienda su tre anni, anche se in alcuni settori si possono applicare importi diversi. Secondo i due Protocolli e la parte sugli aiuti di Stato dell’Accordo sull’energia elettrica, l’aiuto concesso è calcolato in base all’importo versato a una singola impresa per le attività che rientrano nel campo d’ap-
102 Cfr. art. 3 par. 6 in combinato disposto con l’allegato I sezione C dei Protocolli sugli aiuti di Stato o art. 13 par. 6 in combinato disposto con l’allegato III sezione C dell’Accordo sull’energia elettrica, nonché le sezioni 2.2.5.3 e 2.2.4.
103 Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»; Regolamento (UE) 2023/2832 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.
104 Nuovo regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis, in vigore dal 1° gennaio 2024.