Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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concessi per attività rientranti nei campo d’applicazione degli accordi in questione (v. n. 2.2.11.1).
Quindi, il campo d’applicazione dell’AP-LSaS riguarda esclusivamente gli aiuti che incidono sugli scambi tra la Svizzera e l’UE nell’ambito di questi accordi internazionali. Ciò comprende anche qualsiasi aiuto concesso da enti erogatori svizzeri a imprese dell’UE, a condizione che abbia un’incidenza sul commercio tra Svizzera ed UE nel campo d’applicazione di tali accordi. Gli aiuti concessi da autorità svizzere a imprese di Paesi terzi che non incidono sugli scambi tra Svizzera ed UE (p. es. nell’ambito dell’assicurazione contro i rischi d’esportazione per attività al di fuori dell’UE) esulano dalla sorveglianza da parte della Svizzera. Questo perché gli scambi eventualmente viziati da pregiudizio non rientrerebbero nei suddetti campi d’applicazione.
Cpv. 2
Parte generale
Nel presente avamprogetto le caratteristiche distintive di un aiuto di Stato sono riprese, rispettivamente, dall’articolo 3 dei Protocolli e dall’articolo 13 dell’Accordo sull’energia elettrica (v. n. 2.2.5.3). La definizione di aiuto di Stato sancita da questi articoli corrisponde in larga misura a quella dell’articolo 107 TFUE.
L’AP-LSaS si applica quindi agli aiuti di Stato concessi mediante risorse statali di qualsiasi tipo che falsano o minacciano di falsare la concorrenza favorendo determinate imprese o settori di produzione e falsando così gli scambi tra la Svizzera e l’UE nel campo d’applicazione degli accordi elencati all’articolo 1 capoverso 2 del presente avamprogetto.
La definizione di aiuto di Stato comporta una serie di premesse: provenienza statale dei fondi, imprese come beneficiarie degli aiuti, favoreggiamento, selettività, distorsione della concorrenza e pregiudizio agli scambi. Questi elementi sono spiegati qui di seguito uno dopo l’altro. Se tutti questi requisiti sono soddisfatti, gli aiuti sono di norma incompatibili con il buon funzionamento del mercato interno. Nella pratica, tuttavia, numerose giustificazioni alleviano questo divieto fondamentale (v. n. 2.2.4).
Provenienza statale dei fondi
Gli aiuti devono essere attribuibili allo Stato, cioè concessi da organismi statali o da autorità pubbliche. Devono inoltre essere concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali. Mentre gli aiuti concessi direttamente derivano da fondi pubblici, del settore pubblico o da altre istituzioni pubbliche, per quelli concessi indirettamente lo Stato può comunque accedere o controllare i rispettivi fondi. Il versamento di fondi statali può assumere varie forme: sussidi diretti, prestiti, garanzie, investimenti nel capitale di un’impresa, prestazioni in natura, agevolazioni fiscali, condono di debiti, ecc.
L’articolo 1 capoverso 2 AP-LSaS – analogamente all’articolo 3 dei Protocolli e all’articolo 13 dell’Accordo sull’energia elettrica – distingue tra «aiuti di Stato» o «concessi mediante risorse statali». Tuttavia, la prassi e la giurisprudenza dell’UE riconoscono che la «o» andrebbe letta come una «e». Si tratta pertanto di due premesse cumulative. Nel diritto svizzero il termine «Stato» comprende già tutte le organizzazioni che svolgono compiti amministrativi pubblici o statali. Quindi, oltre alla classica amministrazione, il termine include anche i privati che svolgono compiti pubblici (o