Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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statali; cfr. art. 2 cpv. 4 della legge del 21 marzo 199799 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione [LOGA] e il commento all’art. 2 lett. a AP-LSaS). Un compito statale affidato al settore privato rimane un compito statale e lo Stato continua a essere responsabile della sua corretta esecuzione, nel rispetto dei diritti fondamentali. La forma organizzativa e la natura di chi esegue i compiti non sono quindi determinanti. Entrambi gli elementi concettuali sono tuttavia stati inclusi per garantire la copertura di ogni possibile costellazione ed evitare qualsiasi scostamento dalle norme sostanziali.

Possono costituire un aiuto di Stato i vantaggi pecuniari, come le prestazioni in contanti a fondo perso, i mutui a condizioni di favore, i servizi gratuiti o scontati, i benefici in natura nonché le indennità versate per alleviare o compensare oneri finanziari ai sensi della LSu. Il vantaggio ottenuto con l’aiuto di Stato comprende qualsiasi tipo di riduzione degli oneri e va quindi inteso in senso ancora più ampio100. Analogamente a un sussidio, l’aiuto può anche favorire l’esecuzione di uno specifico compito scelto dal beneficiario o compensare oneri derivanti da compiti pubblici. A differenza di un sussidio, questa caratteristica non è però distintiva di un aiuto. Nel caso dei sussidi, viceversa, gli effetti reali o potenziali sulla concorrenza non contano.

Imprese come beneficiarie degli aiuti

I beneficiari degli aiuti possono essere soltanto imprese (v. commenti all’art. 2 lett. b AP-LSaS). Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia europea, la nozione di «impresa» abbraccia qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. Il requisito dell’attività economica è sostanzialmente soddisfatto se l’entità offre un bene o un servizio su un mercato. Il diritto europeo in materia di concorrenza applica una definizione standardizzata di «impresa». Pertanto, nei casi riguardanti gli aiuti di Stato, è possibile riprendere questo termine tale e quale come usato nella prassi del diritto dei cartelli dell’UE. La definizione giuridica di «impresa» di cui all’articolo 2 capoverso 1bis LCart è strettamente allineata al diritto europeo. Tuttavia, dopo la recente decisione della Corte di giustizia europea nel caso Sumal101, non è ben chiaro in che misura questa funzione esemplare continui a sussistere ai fini della definizione svizzera di «impresa». Per «produzione» si intende un settore, a prescindere dal fatto che produca beni o servizi.

Favoreggiamento

Grazie all’aiuto l’azienda beneficiaria deve ottenere un vantaggio economico che non avrebbe avuto in condizioni di mercato normali, cioè senza l’intervento dello Stato. A essere determinante è unicamente l’effetto che l’aiuto ha sull’impresa, ma non il motivo né l’obiettivo dell’intervento statale. Per accertare l’esistenza di un vantaggio occorre paragonare la situazione finanziaria dell’impresa prima e dopo la concessione dell’aiuto.

99 RS 172.01

100 Cfr. p. es. Stephan Breitenmoser/Alain Bai, 2a parte delle Abhandlungen / Europarechtlicher Rahmen für schweizerische Subventionen, in: Schweizerisches Jahrbuch für Europarecht, 2023, pag. 395–415, 400 segg. come pure la sentenza del 15 marzo 1994 C-387/92 Banco de Crédito Industrial SA contro Ayuntamiento de Valencia, n. marg. 12 segg.

101 CGE, ECLI:EU:C:2021:800 – Sumal (ECLI:EU:C:2021:800).