Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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tivamente la definizione di «ente erogatore». Un tale atto normativo potrebbe ad esempio essere elaborato dall’amministrazione e adottato poi dal Parlamento. In questo caso l’obbligo d’annuncio sarebbe a carico dell’amministrazione, l’obbligo di comunicazione spetterebbe al servizio parlamentare interessato.

Il campo d’applicazione dell’AP-LSaS si estende in termini personali a tutte le autorità o unità amministrative che elaborano, concedono o emanano aiuti secondo l’articolo 1 capoverso 2 AP-LSaS. Dato che il campo d’applicazione comprende solo gli aiuti di Stato o gli aiuti concessi mediante risorse statali, gli enti erogatori non possono che essere delle autorità statali (autorità federali, cantonali e comunali). La legge si applica anche alle autorità decentrali a tutti i livelli governativi e alle persone o organizzazioni cui sono affidati compiti pubblici (cfr. per la Confederazione art. 2 LOGA). L’autorità ai sensi dell’articolo 2 lettera a dell’avamprogetto va quindi intesa in senso funzionale, analogamente alla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; cfr. art. 1 cpv. 2 PA).

Il popolo e i Cantoni, che in teoria potrebbero concedere aiuti attraverso un’iniziativa popolare, non sono considerati enti erogatori. Nella pratica è difficile immaginare che possano essere concessi degli aiuti di questo tipo.

Lett. b

I beneficiari dell’aiuto possono essere una o più imprese o un ramo di produzione a cui un ente erogatore concede o intende concedere un aiuto. Il requisito della rilevanza di mercato è soddisfatto se l’attività non riguarda il puro esercizio di un potere sovrano e se potrebbe essere svolta anche da un’azienda privata. Lo dimostrano il carattere remunerativo dell’attività come pure la possibilità di realizzare un guadagno, anche se entrambe le condizioni non sono obbligatorie105.

Anche le entità prive di personalità giuridica (p. es. le società semplici), nonché le società e organizzazioni pubbliche (cfr. per la Confederazione art. 6 cpv. 2 e 3 dell’ordinanza del 25 novembre 1998106 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione [OLOGA]) e le loro filiali possono costituire un’impresa ai sensi della legge sugli aiuti di Stato se sono economicamente attive.

Lett. c

I regimi di aiuti sono uno strumento che può semplificare il monitoraggio degli aiuti di Stato tanto per gli enti erogatori quanto per l’autorità di sorveglianza. Poiché le condizioni per la concessione degli aiuti sono specificate in modo molto chiaro, generico e astratto in un apposito «regime», non è più necessario annunciare né esaminare separatamente ogni singolo atto giuridico o – eccezionalmente – ogni atto materiale (aiuti d’esecuzione) facente capo a un tale regime.

I regimi di aiuti sono la controparte degli aiuti individuali, i quali comprendono gli aiuti ad hoc e gli aiuti d’esecuzione (v. commento all’art. 2 lett. d AP-LSaS). Esistono due categorie distinte di regimi di aiuti:

105 Sentenza CGUE del 18.6.1998, C-35/96, Commissione/Italia, punto 36; sentenza CGUE del 4.3.2003 T-319/99, FENIN, punto 36; MüKo WettbR/Arhold, 4a edizione 2022 TFUE art. 107 punto 498.

106 RS 172.010.1