Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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plicazione del rispettivo accordo (v. n. 2.2.5.3). Per determinare sé la soglia è superata, l’importo concesso in franchi svizzeri deve essere convertito in euro al tasso di cambio del giorno in cui l’aiuto è stato concesso.

Art. 2 Definizioni

L’elenco delle definizioni serve a migliorare la comprensione della legge. Mentre alcune sono state riprese tali e quali dal diritto comunitario, altre sono state adattate alla terminologia giuridica svizzera per migliorarne il recepimento nel nostro sistema giuridico o per tener conto della diversa procedura di sorveglianza degli aiuti di Stato in Svizzera rispetto a quella dell’UE. Ciò non costituisce però uno scostamento dal diritto sostanziale in materia di aiuti di Stato, soprattutto perché l’AP-LSaS disciplina unicamente la procedura di sorveglianza. Nell’interpretare i singoli termini, in vista dell’impegno assunto della Svizzera di creare un sistema di sorveglianza equivalente a quello dell’UE, vanno considerate la giurisprudenza e la prassi dell’UE nonché il diritto sostanziale pertinente.

La seguente tabella illustra le principali differenze rispetto alla terminologia dell’UE.

Tabella 2.2.7 (1): differenze terminologiche tra l’AP-LSaS e il diritto sugli aiuti di Stato dell’UE Termine usato nell’AP-LSaS Termine usato nel diritto sugli aiuti di Stato dell’UE

Aiuto non annunciato o Aiuto illegale

non comunicato

Aiuto d’esecuzione Applicazione di un regime

d’aiuto / aiuto ad hoc

Esame semplice Esame preliminare

Esame approfondito Procedura d’esame formale

Denuncia ai sensi dell’art. 28 Denuncia presentata ai sensi

dell’art. 24 par. 2 del regola-

mento (EU) 2015/1589

Modifiche di cui all’art. 47 cpv. 1 Misure opportune

Obbligo d’annuncio ai sensi

Obbligo di notifica

dell’art. 6 AP-LSaS

Lett. a

Per ente erogatore si intende qualsiasi autorità che si appresta a concedere un aiuto, che concede aiuti oppure che elabora o emana regimi di aiuti. Il termine è quindi ampio e non include solo le autorità che al termine della procedura concedono l’aiuto. Sono invece comprese tutte le autorità responsabili di una parte del processo di elaborazione e concessione degli aiuti. Ciò significa che al momento di emanare un nuovo regime di aiuti o di un aiuto ad hoc sotto forma di atto normativo, diversi enti pubblici (a seconda dell’organizzazione) possono soddisfare contemporaneamente o consecu-