Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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– È necessaria una disposizione (giuridica) in base alla quale uno o più beneficiari designati specificamente (imprese) possono ottenere un aiuto d’esecuzione.
– Il regime di aiuti non può riguardare un unico progetto specifico109.
– Gli aiuti devono essere concessi per un periodo o un importo indefinito.
A differenza del regime di aiuti generale, i beneficiari degli aiuti non sono quindi designati in modo generale e astratto, bensì in termini concreti. Un regime di aiuti individuale crea la base giuridica per la concessione di aiuti a determinate imprese, ma deve essere concretizzato in termini di durata o di importo attraverso un aiuto d’esecuzione. Questa precisazione distingue il regime di aiuti individuale dagli aiuti ad hoc sotto forma di atto normativo. Questi ultimi, inoltre, vengono concessi una sola volta.
Per questa tipologia, gli enti erogatori devono considerare che le leggi speciali sono di norma escluse. È tuttavia possibile che una legge formulata in termini generici e astratti contenga disposizioni individuali e concrete110. Resterà da vedere se questa tipologia di regime di aiuti sarà utilizzata regolarmente nel sistema giuridico svizzero.
Lett. d
Gli aiuti individuali sono aiuti concessi a uno specifico beneficiario. Possono assumere la forma di un aiuto d’esecuzione o di un aiuto ad hoc. Il termine «aiuto individuale» è quindi generico. Serve in particolare a operare una distinzione rispetto ai regimi di aiuti. Laddove è necessaria una differenziazione tra le due sottocategorie, la legge parla di «aiuti d’esecuzione» e di «aiuti ad hoc».
Nel diritto svizzero la definizione differisce leggermente da quella dell’articolo 1 lettera e del regolamento (UE) 2015/1589, che riguarda solo gli aiuti d’annunciare anziché tutti gli aiuti concessi in base a un regime sottostante. In termini di contenuto, tuttavia, la definizione corrisponde a quella dell’articolo 2 paragrafo 14 del regolamento (UE) n. 651/2014. Questa definizione più generica è più idonea ai fini del presente avamprogetto perché copre in modo uniforme tutte le categorie.
Lett. e
Il concetto dell’aiuto d’esecuzione è specifico del sistema svizzero111. Per definire questa categoria, il diritto comunitario si limita a utilizzare il sostantivo «aiuto». La tipologia dell’«aiuto d’esecuzione» viene utilizzata per distinguere questo aiuto dai regimi di aiuti e dagli aiuti ad hoc. Si tratta di un aiuto individuale basato su un regime sottostante e accordato a determinati beneficiari attraverso un atto giuridico o (in casi eccezionali) un atto materiale. L’atto giuridico può consistere in una decisione formale
109 Cfr. p. es. la sentenza CGE del 19.2.2018 HH Ferries et. Al. / Commissione, T-68/15, n. marg. 80 segg.
110 Cfr. Ufficio federale di giustizia, Guida legislativa, 5a edizione, Berna 2025, punto 565.
111 Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, art. 2, n. 14, ii.