Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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Regime di aiuti generale (n. 1)
I regimi di aiuti generali sono atti normativi che soddisfano le seguenti tre caratteristiche e in base ai quali un ente erogatore può concedere aiuti d’esecuzione107:
– È necessaria una disposizione (giuridica) che definisca gli elementi essenziali dell’aiuto e che funga da base per la concessione di singoli aiuti d’esecuzione.
– Questi aiuti non sono concessi a discrezione dell’ente erogatore. Quest’ultimo si limita ad attuare i criteri fissati nel regime di aiuti corrispondente.
– Nel regime di aiuti i beneficiari sono definiti in termini generici e astratti.
Ciò significa che il regime di aiuti deve fornire all’ente erogatore criteri chiari per la concessione degli aiuti, in particolare per quanto riguarda l’importo, le caratteristiche e le condizioni. Nel concedere l’aiuto d’esecuzione, l’ente erogatore non ha più alcun margine di manovra per quanto riguarda tali elementi essenziali. Nell’UE la mancanza di discrezionalità viene resa con l’espressione «senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione» (cfr. art. 1 lett. d del regolamento 2015/1589 dell’UE). L’erogatore deve semplicemente attuare il regime di aiuti. Un tale regime generale, tuttavia, non specifica ancora quali siano le imprese beneficiarie, ma le definisce in termini generici e astratti.
La concessione di un aiuto d’esecuzione equivale all’esecuzione tecnica di un atto giuridico108. Per stabilire se vi sia o meno un margine discrezionale saranno determinanti la prassi e la giurisprudenza dell’UE. Di norma, tuttavia, ciò può comprendere sia l’esercizio della discrezionalità sia l’uso di termini giuridici indefiniti che richiedono un’interpretazione. Non ogni discrezionalità o concetto giuridico indefinito implica immediatamente l’esistenza di un margine di manovra.
Non tutte le basi legali per la concessione di aiuti sono quindi dei regimi d’aiuti. Un atto normativo non costituisce un regime di aiuti se l’ente erogatore dispone poi, nei singoli casi, di un margine di manovra nel fissare l’importo, le caratteristiche o le condizioni dell’aiuto. Toccherà all’autorità di sorveglianza e – in caso di ricorso – ai tribunali competenti valutare se un determinato atto normativo costituisca o meno un regime di aiuti.
Regime di aiuti individuale per determinate imprese (n. 2)
Anche per questa categoria valgono tre requisiti fondamentali:
107 Cfr. p. es. la sentenza CGE del 14.2.2019 Belgio/Commissione, T-131, n. marg. 86 segg.
108 Cfr. p. es. la sentenza del 16 settembre 2021, Commissione/Belgio e Magnetrol International, C 337/19 P, ECLI:EU:C:2021:741, punto 105: «l’esistenza di ulteriori misure di attuazione comporta l’esercizio di un potere discrezionale da parte dell’autorità fiscale che adotta le misure in questione, il quale le consente di influire sull’importo dell’aiuto, sulle sue caratteristiche o sulle condizioni per la concessione di tale aiuto». D’altra parte, la semplice applicazione tecnica degli atti che prevedono la concessione degli aiuti in questione non costituisce un’«ulteriore misura di attuazione», ai sensi dell’articolo 1 lettera d del regolamento 2015/1589».