Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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o in un contratto di diritto pubblico. Gli aiuti d’esecuzione non devono più essere annunciati se il regime sottostante è già stato esaminato (cfr. art. 7 lett. a AP-LSaS).

Lett. f

Gli aiuti ad hoc sono aiuti che non si basano su un regime. Sono individuali e concreti e possono solitamente essere concessi sotto forma di decisioni formali, contratti di diritto pubblico o – in via eccezionale – atti materiali. Sono basati su un atto normativo che lascia all’ente erogatore un certo margine di manovra, motivo per cui non costituiscono un regime di aiuti. In situazioni eccezionali è anche possibile un riferimento diretto a determinate competenze costituzionali (cfr. per la Confederazione agli art. 184 cpv. 3 e 185 cpv. 3 Cost.).

La differenza tra un aiuto d’esecuzione e un aiuto ad hoc sotto forma di decisione formale sta nelle rispettive basi giuridiche: se queste non conferiscono all’ente erogatore alcun margine di manovra per quanto riguarda l’importo, le caratteristiche o le condizioni dell’aiuto, allora si tratta di un regime di aiuti. Gli aiuti individuali basati su questo regime sono invece degli aiuti d’esecuzione. Sono tuttavia ipotizzabili anche dei regimi di aiuti individuali concessi a uno o più beneficiari per un periodo di tempo o un importo indeterminato, senza che l’aiuto sia vincolato a un progetto specifico. Se la base giuridica dell’aiuto non soddisfa i requisiti del regime di aiuti, gli aiuti individuali basati su questo regime sono considerati degli aiuti ad hoc (solitamente sotto forma di decisione formale).

In casi eccezionali un aiuto ad hoc può anche essere concesso sotto forma di atto normativo. La differenza tra un aiuto ad hoc sotto forma di atto normativo e un regime di aiuti individuale sta nel fatto che l’aiuto ad hoc è concesso a una o più imprese, mentre il regime di aiuti costituisce solo la base giuridica per la concessione dell’aiuto, ma non lo concede esso stesso. Tuttavia, anche l’aiuto ad hoc sotto forma di atto normativo è una disposizione di portata individuale e concreta. La distinzione tra queste due tipologie è sfocata. Un esempio di aiuto ad hoc potrebbe essere un atto normativo che disciplina uno sgravio fiscale o il condono una tantum di un debito per determinati beneficiari. Gli aiuti ad hoc sotto forma di atto normativo e i regimi di aiuti individuali non saranno molto diffusi in Svizzera, perché non corrispondono alla consueta prassi legislativa.

Lett. g

Le norme sugli aiuti di Stato dei trattati internazionali si riferiscono ai tre accordi citati all’articolo 1 capoverso 2 AP-LSaS. Ciò comprende le disposizioni dei Protocolli sugli aiuti di Stato nonché la sezione III dell’Accordo sull’energia elettrica.

Lett. h

Occorre innanzitutto sottolineare che questa definizione non è una disposizione di carattere sostanziale. La liceità di un aiuto è disciplinata dai due Protocolli, che usano la formulazione «(in)compatibile con il buon funzionamento del mercato interno». Si tratta pertanto di fare riferimento alle disposizioni corrispondenti dei Protocolli e dell’accordo sull’energia elettrica e di introdurre il concetto di «lecito», che ai fini della presente legge può sostituire la suddetta formulazione più estesa.

Un aiuto è lecito se è compatibile con le disposizioni sugli di Stato dei trattati internazionali di cui all’articolo 1 capoverso 2 AP-LSaS. Se è incompatibile con queste