Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 128Fedlex · Rapporto esplicativo

disposizioni, l’aiuto è illecito. La presente legge riprende quindi il binomio «lecito/illecito» dalla legge sui cartelli (cfr. art. 5 e 7 LCart). Si tratta di una scelta opportuna, dal momento che i compiti dell’autorità di sorveglianza saranno eseguiti dalle autorità in materia di concorrenza (cfr. art. 3 AP-LSaS).

Capitolo 2: Autorità di sorveglianza

Art. 3 Principi

Cpv. 1–3

L’autorità di sorveglianza viene istituita all’interno delle autorità in materia di concorrenza (COMCO) in conformità al capitolo 4 sezione 1 della LCart. Già durante i colloqui esplorativi, la Commissione europea aveva asserito di ritenere che la COMCO soddisfi i requisiti di una sorveglianza equivalente, in particolare quello dell’indipendenza.

Ai fini della sorveglianza è prevista l’istituzione, all’interno della COMCO, di una nuova Camera preposta agli aiuti di Stato, che tratterà esclusivamente i casi attinenti al diritto corrispondente. I suoi pareri non vincolanti di cui agli articoli 15, 17 capoverso 1, 30 capoverso 2 e 47 capoverso 3 AP-LSaS sono definitivi in quando non è previsto un ricorso all’interno alla COMCO né alcun altro suo coinvolgimento. La Camera preposta agli aiuti di Stato non si occuperà invece di casi riguardanti il diritto antitrust o il mercato interno, anch’essi di competenza della COMCO.

Nello specifico, la Camera preposta agli aiuti di Stato sarà composta da tre membri della COMCO. Tutti e tre devono essere esperti e indipendenti. Uno di loro farà anche parte della presidenza della COMCO. Il Consiglio federale nomina gli altri due membri. Ad eccezione del membro che fa parte della presidenza – che presiederà anche la nuova Camera (cfr. art. 12 del regolamento interno della COMCO; RI-WEKO112) – gli altri due non parteciperanno alle altre riunioni della COMCO. Le loro attività si limiteranno pertanto ai compiti dell’autorità di sorveglianza di cui all’AP-LSaS. Nel selezionare i membri della nuova Camera bisognerà sincerarsi che conoscano a fondo il diritto in materia di aiuti di Stato e che vantino un elevato livello di familiarità con le pratiche cantonali e comunali, perché gran parte dei casi da trattare riguarderà presumibilmente gli aiuti cantonali. Ai fini della nomina si tratterà di elaborare una procedura per l’istituzione di una commissione di selezione, d’intesa con i Cantoni, nella quale siederanno i loro rappresentanti. Questa commissione sottoporrà al DEFR una preselezione dei membri della nuova Camera che non fanno parte della presidenza della COMCO e dei loro supplenti. Tutti e quanti i membri dovranno soddisfare i requisiti prestabiliti in materia di qualificazione e indipendenza. Alla luce della preselezione sottopostagli, il DEFR presenterà a sua volta una proposta al Consiglio federale. Quest’ultimo nominerà i membri della nuova Camera, compresi i loro supplenti. La salvaguardia dell’indipendenza della COMCO rimane l’obiettivo primario.

La Camera preposta agli aiuti di Stato potrà deliberare validamente alla presenza di tutti e tre i membri (cfr. art. 21 cpv. 1 LCart e art. 15 cpv. 1 RI-COMCO). Qualora uno di essi debba ricusarsi (cfr. art. 22 LCart in combinato disposto con art. 10 PA) o

112 RS 251.1