Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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sia assente, ad esempio per malattia, le sue funzioni sono assunte dal membro supplente designato dal Consiglio federale. Ciò costituisce una deroga all’articolo 11 capoverso 3 RI-COMCO, secondo cui in tali casi è la COMCO stessa a designare la persona che sostituisce il membro assente. Il sorvegliante dei prezzi non partecipa alle riunioni della Camera preposta agli aiuti di Stato113.
Per quanto riguarda l’organizzazione dell’autorità di sorveglianza, sono state esaminate diverse opzioni. Sarebbe ipotizzabile non imporre alla COMCO alcuna prescrizione in merito alla sua organizzazione. Allo status attuale sarebbe possibile affidarle la sorveglianza degli aiuti di Stato senza interferire nella sua autonomia organizzativa. Per garantire una sorveglianza efficace è tuttavia opportuno istituire un’apposita Camera.
È stata inoltre presa in considerazione l’ipotesi di una commissione indipendente addetta agli aiuti di Stato (eventualmente con una segreteria condivisa con la COMCO). La creazione di una nuova autorità comporterebbe però oneri amministrativi e finanziari supplementari. Dal momento che, ad oggi, si prevedono soltanto pochi casi (v. n. 2.2.10), la sorveglianza degli aiuti dovrebbe poter essere integrata nelle strutture esistenti.
Sarebbe anche ipotizzabile, infine, che i Cantoni istituiscano un apposito concordato per monitorare gli aiuti cantonali e comunali. Un tale monitoraggio cantonale dovrebbe però garantire l’equivalenza con il sistema dell’UE, in particolare per quanto riguarda l’indipendenza dell’autorità di sorveglianza, le disposizioni sulla trasparenza, la valutazione finale prima della concessione degli aiuti e l’obbligo di recuperarli se concessi illecitamente. In questo caso i costi a carico della Confederazione sarebbero nettamente inferiori e la procedura disciplinata dall’AP-LSaS potrebbe essere semplificata. Nel complesso, però, il sistema di sorveglianza per tutta la Svizzera risulterebbe più complesso.
A questo proposito va anche ricordato che il Consiglio federale ha commissionato al DEFR un progetto di riforma delle autorità in materia di concorrenza. Conformemente alla sua decisione di principio del 15 marzo 2024114, l’Esecutivo intende professionalizzare la COMCO e renderla più indipendente. Inoltre, tra la COMCO e la sua segreteria dovrà esserci una maggiore distinzione. Ad eccezione dell’adeguamento dell’articolo 18 capoverso 2 AP-LCart, nella loro forma attuale i due progetti legislativi non si influenzano a vicenda e possono quindi essere attuati indipendentemente l’uno dall’altro.
Cpv. 4
La legge sui cartelli è applicabile unicamente alle procedure dell’autorità di sorveglianza nell’ambito di questo riferimento. Poiché la COMCO assumerà i compiti di quest’autorità, le disposizioni organizzative relative alle autorità in materia di concorrenza di cui agli articoli 18a–25 LCart si applicheranno anche all’autorità di sorveglianza. Anche per l’assistenza amministrativa si applicheranno invece le disposizioni della legge sui cartelli (art. 41 LCart). Inoltre, l’autorità di sorveglianza è soggetta agli
113 Cfr. art. 5 cpv. 2 riveduto dell’AP-LSPr nell’allegato dall’AP-LSaS.
114 Consultabile all’indirizzo: https://www.news.admin.ch/it/nsb?id=100426