Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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obblighi di informazione di cui all’articolo 49 LCart nella misura in cui questi non siano già soddisfatti dalle norme sulla trasparenza dell’AP-LSaS.
I riferimenti alla LCart si applicheranno soltanto se l’AP-LSaS non prevede deroghe. Il capoverso 1, ad esempio, costituisce un’eccezione all’autonomia organizzativa della COMCO di cui all’articolo 19 capoverso 1 LCart, secondo cui può strutturarsi in Camere.
Art. 4 Compiti dell’autorità di sorveglianza
Ai fini di una panoramica, i compiti dell’autorità di sorveglianza sono elencati in modo sintetico al presente articolo e poi disciplinati in articoli diversi:
– Consulenza: l’autorità di sorveglianza fornisce consulenze informali agli enti erogatori prima dell’avvio di una procedura d’esame di cui all’articolo 13 e seguenti AP-LSaS. Questa consulenza serve a fare chiarezza in merito alla prevista concessione di aiuti (cfr. art. 5 AP-LSaS). Il suo scopo è consentire all’autorità di rispondere quanto prima agli eventuali quesiti giuridici sollevati dagli enti erogatori. Questo facilita l’elaborazione degli aiuti da parte di questi enti ed evita eventuali lungaggini burocratiche;
– Esame della liceità degli aiuti ed emanazione di pareri: l’autorità è tenuta a verificare la liceità di tutti gli aiuti a tutti i livelli di governo (federale, cantonale e comunale). A tal fine esamina se il progetto previsto soddisfa i requisiti di un aiuto di Stato e se è lecito. Al termine del suo esame, l’autorità di sorveglianza emana un parere non vincolante;
– Impugnazione: se l’autorità di sorveglianza giudica che una decisione formale o un atto normativo sia illecito, è tenuta a impugnarlo. Questo obbligo garantisce che l’autorità possa intervenire attivamente contro i presunti aiuti illeciti e provvedere al rispetto delle disposizioni pertinenti. Per garantire l’equivalenza del sistema di sorveglianza svizzero, come richiesto dagli accordi internazionali in questione, l’autorità di sorveglianza deve anche poter impugnare gli aiuti illeciti delle altre unità amministrative federali.
– Svolgimento di procedure speciali: se un ente erogatore vìola l’obbligo d’annuncio o di comunicazione e se l’autorità di sorveglianza ne viene a conoscenza, quest’ultima può esaminare l’aiuto in questione nell’ambito della procedura speciale di cui al capitolo 4 e, se necessario, interporre ricorso.
– Esame continuo dei regimi di aiuti esistenti: l’autorità può riesaminare continuamente i regimi di aiuti esistenti. Se giudica che un regime sia illecito, propone all’ente erogatore misure adeguate per conformarlo ai requisiti pertinenti o, se necessario, per revocarlo. Se ritiene che un regime di aiuti continui a essere illecito, l’autorità deve impugnare qualsiasi futuro aiuto d’esecuzione concesso sulla base di tale regime.
– Pubblicazione: l’autorità di sorveglianza pubblica in una banca dati le informazioni sugli aiuti concessi, i commenti e le linee guida pertinenti (cfr.