Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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Sezione 1: Consulenza e annuncio

Art. 5 Consulenza

Per ridurre il rischio di esami (approfonditi) e ricorsi inutili, l’autorità offre all’ente erogatore la possibilità di una discussione informale sugli aspetti giuridici ed economici di un aiuto previsto. Durante questa consulenza, l’autorità può sottolineare in particolare i requisiti di completezza dell’annuncio e gli elementi più importanti che possono essere utilizzati per esaminare la misura prevista. L’ente erogatore può anche richiedere una valutazione del previsto annuncio dell’aiuto. Una parte della consultazione può già consistere nell’identificazione delle tipologie più adatte per raggiungere gli obiettivi prestabiliti, compresi gli eventuali vantaggi e svantaggi: se si tratta ad esempio di un regime di aiuti in base al quale potranno essere concessi futuri aiuti d’esecuzione o se in casi individuali convenga puntare piuttosto su aiuti ad hoc. Nell’ambito della consulenza, l’autorità può anche giudicare a titolo preliminare se la misura prevista, nella sua versione attuale, rappresenti un aiuto e se sia lecita.

Anche la procedura di sorveglianza dell’UE prevede che la Commissione europea, in qualità di autorità di monitoraggio, fornisca consulenze. Per lasciare alla Commissione il massimo margine di manovra possibile, queste consulenze non sono però disciplinate in senso positivo in una legge. Nel sistema svizzero, invece, questa disposizione mira ad aumentare la certezza del diritto nell’interesse di qualsiasi ente erogatore, in particolare a livello cantonale.

La consulenza non è vincolante e si svolge su richiesta dell’ente erogatore e in considerazione delle risorse di cui l’autorità dispone. Non è vincolante nel senso che non pregiudica in alcun modo l’operato dell’autorità nell’ambito dell’esame successivo all’annuncio formale dell’aiuto previsto. Il fatto che prima dell’annuncio sia già avvenuto uno scambio di informazioni tra l’ente erogatore e l’autorità non significa che quest’ultima non possa richiedere ulteriori informazioni dopo l’annuncio (cfr. art. 22 AP-LSaS). Le precise modalità della consulenza saranno definite autonomamente dall’autorità stessa. La durata e la forma di questa fase di consulenza informale dipenderanno in larga misura dalla complessità dei singoli progetti.

Per gli erogatori, la consulenza fornita dall’autorità è a pagamento. Si tratta in sostanza di una prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 46a LOGA, da remunerare, benché fornita ad autorità pubbliche. In questo modo si possono coprire i costi di consulenza evitando nel contempo un sovraccarico di lavoro per l’autorità. Se, a lungo termine, questi costi di consulenza dovessero risultare superiori o inferiori alle previsioni, le risorse di personale necessarie potranno essere adeguate in modo flessibile e appropriato. Si tratta anche di evitare che le società private siano estromesse dal mercato della consulenza in materia di aiuti di Stato o che un tale mercato non possa sorgere del tutto. I pareri e le altre attività ufficiali dell’autorità di sorveglianza saranno invece gratuiti115.

Alle autorità cantonali i costi vengono fatturati mediante emolumenti. L’importo dipende dal tempo impiegato. Il Consiglio federale stabilisce le tariffe in conformità

115 Cfr. anche il messaggio relativo al programma di sgravio 2003 del budget della Confederazione del 2 luglio 2003; FF 2003 4857, qui 5000; Thomas Sägesser, Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz, 2a edizione, Berna 2022, art. 46a n 1.