Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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tener conto della modifica significativa annunciata, integrandola nella valutazione in corso, o se richiedere un nuovo annuncio.
Cpv. 3
Il capoverso 3 elenca i requisiti di una modifica significativa. I particolari – ad esempio i requisiti di un aumento significativo dell’importo previsto – saranno disciplinati dal DEFR in un’ordinanza. Questa regolamentazione da parte del DEFR, e non del Consiglio federale, permette di rispondere rapidamente agli eventuali sviluppi della prassi europea. In questa sede si tratta comunque di un dettaglio tecnico.
Se un aiuto era inizialmente motivato da ragioni ambientali, ma è stato poi utilizzato per promuovere la concorrenza, questa modifica dell’obiettivo è rilevante ai fini della valutazione della sua liceità. La natura giuridica di un aiuto può quindi cambiare, ad esempio se le basi giuridiche per determinati aiuti ad hoc dovessero fungere da nuovo regime di aiuti. È anche ipotizzabile che un aiuto originariamente concepito come garanzia sia infine concesso sotto forma di prestito o che un vantaggio diretto sia improvvisamente trasformato in un’esenzione fiscale.
Una tale modifica può intervenire in momenti diversi della procedura di sorveglianza e ha quindi conseguenze diverse:
1. Modifica dell’aiuto previsto prima dell’annuncio: non ha conseguenze di rilievo. È tuttavia possibile che una consulenza già effettuata non sia più rilevante;
2. Modifica dell’aiuto previsto durante l’esame: la modifica deve essere annunciata all’autorità. Quest’ultima decide se tenerne conto nell’esame in corso. Potrebbe essere necessario un nuovo annuncio, che comporta automaticamente nuove scadenze;
3. Modifica dell’aiuto dopo il parere dell’autorità, ma prima della sua concessione: anche in questi casi, la modifica deve essere annunciata all’autorità. Quest’ultima decide sull’opportunità di un nuovo esame. Se ritiene che sia necessario un nuovo esame, ma l’ente erogatore non ne attende l’esito e concede l’aiuto modificato, al momento di decidere di interporre ricorso l’autorità non è più vincolata al parere già espresso. L’obbligo di ricorso può tuttavia venir meno se l’autorità dovesse concludere che, a seguito dell’adeguamento intervenuto, l’aiuto non sarebbe più giudicato illecito nell’ambito di un nuovo esame;
4. Modifica (prevista) di un aiuto esistente: in questo caso si tratta di un nuovo aiuto (cfr. art. 45 AP-LSaS).
Art. 7 Deroghe all’obbligo di annuncio
Gli aiuti d’esecuzione sono esentati dall’obbligo d’annuncio se si basano su un regime di aiuti già valutato. Il parere dell’autorità di sorveglianza o la sentenza di un’istanza d’appello sono considerati una valutazione. Non importa se il regime di aiuti sia stato giudicato lecito o illecito, ma solo se è già stato esaminato dall’autorità di sorveglianza o da un tribunale. L’obbligo d’annuncio viene meno anche per gli aiuti d’esecuzione concessi in base a regimi di aiuti sotto forma di atti normativi dell’Assemblea federale