Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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all’ordinanza del 25 febbraio 1998116 sugli emolumenti LCart (OEm-LCart). Contrariamente all’articolo 3 capoverso 1 OEm-LCart, le autorità della Confederazione, dei Cantoni, dei Comuni e gli organi intercantonali non saranno esentati dal pagamento delle prestazioni di consulenza. La consulenza è rivolta a loro in qualità di potenziali enti erogatori. All’interno della Confederazione non vengono applicate tariffe, ma i costi vengono accreditati alla COMCO attraverso trasferimenti di credito dalle singole unità amministrative che si avvalgono di tali prestazioni.
Art. 6 Obbligo d’annuncio
Cpv. 1
Di norma, tutti i progetti previsti che potrebbero soddisfare i requisiti di un aiuto di Stato devono essere annunciati all’autorità prima della loro attuazione117. I requisiti esatti di un aiuto di Stato sono stabiliti, rispettivamente, all’articolo 3 dei Protocolli sugli aiuti di Stato e all’articolo 13 dell’Accordo sull’energia elettrica, nonché all’articolo 1 capoverso 2 AP-LSaS. In Svizzera, come nell’UE, l’obbligo d’annuncio è un pilastro centrale del sistema di sorveglianza. In questo modo l’autorità viene a sapere che un determinato ente erogatore ha elaborato un progetto d’aiuto. L’obbligo d’annuncio garantisce inoltre che l’autorità possa avviare la sua procedura d’esame prima che l’aiuto sia concesso.
Anche l’Assemblea federale e il Consiglio federale devono annunciare i loro progetti d’aiuto, dando così all’autorità di sorveglianza la possibilità di commentarli. Questa non può tuttavia impugnarli se il suo parere non è preso in considerazione (cfr. art. 36 cpv. 2 AP-LSaS). Questa procedura garantisce che le conoscenze dell’autorità confluiscano nel progetto e che le sue conclusioni siano pubblicate. In questo modo vengono inoltre rispettati i requisiti costituzionali in materia di organizzazione e separazione dei poteri (cfr. anche art. 4 par. 4 dei Protocolli sugli aiuti di Stato e art. 14 par. 4 dell’Accordo sull’energia elettrica). L’obbligo d’annuncio è a carico dell’unità amministrativa federale responsabile o dei servizi parlamentari competenti (v. commento all’art. 10 AP-LSaS).
Spetterà ai Cantoni e ai Comuni decidere come annunciare i loro progetti. Possono ad esempio istituire un proprio organo di revisione preliminare, come fanno alcuni Stati membri dell’UE nell’ambito della procedura europea. A seconda della struttura specifica del diritto organizzativo cantonale, questo organo può anche occuparsi dell’annuncio all’autorità di sorveglianza. In ultima istanza, tuttavia, gli enti erogatori rimangono i responsabili nei confronti dell’autorità.
Cpv. 2
Gli enti erogatori devono informare l’autorità di ogni eventuale modifica apportata al progetto d’aiuto dopo l’annuncio, in modo che questa possa tenerne debitamente conto in sede d’esame. Se le modifiche apportate sono talmente sostanziali da costituire de facto un nuovo aiuto, l’autorità può richiedere uno nuovo annuncio. In questi casi sarebbe inutile proseguire l’esame in corso. L’autorità di sorveglianza decide se
116 RS 251.2
117 Cfr. art. 2 del regolamento UE 2015/1589.