Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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o del Consiglio federale giudicati illeciti. Poiché il regime di aiuti sottostante è già stato esaminato dall’autorità di sorveglianza, questi casi sono soggetti solo all’obbligo di comunicazione (decisione o pubblicazione) di cui all’articolo 24 AP-LSaS.

Tuttavia, l’annuncio è obbligatorio per gli aiuti d’esecuzione concessi nell’ambito di un regime di aiuti non (ancora) esaminato. Ciò vale in particolare nei seguenti casi: 1) regimi di aiuti non annunciati; 2) regimi di aiuti che, senza un esame preliminare da parte dell’autorità, sono oggetto di una procedura di ricorso in cui l’effetto sospensivo è stato revocato.

Spetta all’ente erogatore decidere se adottare dapprima un regime di aiuti, sottoporlo alla valutazione dell’autorità, e concedere poi aiuti d’esecuzione in base a quel regime o se operare con degli aiuti ad hoc.

Gli aiuti d’esecuzione concessi in base ad aiuti esistenti secondo l’articolo 44 AP- LSaS non devono essere annunciati. Il regime di aiuti esistente può essere rivalutato nell’ambito dell’esame costante (cfr. art. 47 AP-LSaS ).

L’obbligo di annuncio viene meno se la misura prevista è presunta compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 4 dei Protocolli sugli aiuti di Stato e dell’articolo 13 paragrafo 4 dell’Accordo sull’energia elettrica. Si tratta delle esenzioni per categoria ai sensi della sezione C dell’allegato I dei Protocolli sugli aiuti di Stato e della sezione C dell’allegato III dell’Accordo sull’energia elettrica, ossia gli aiuti che soddisfano le condizioni stabilite ai capitoli I e III del regolamento (UE) 651/2014, agli articoli 1–6 della decisione 2012/21/UE della Commissione118 del 20 dicembre 2011 e all’articolo 9 del regolamento (CE) 1370/2007 (v. n. 2.2.5.3).

Art. 8 Divieto d’esecuzione

Cpv. 1

Un aspetto centrale della sorveglianza degli aiuti di Stato a livello federale è il divieto d’esecuzione119: gli aiuti soggetti all’obbligo d’annuncio non possono essere concessi prima che l’autorità di sorveglianza li abbia esaminati e abbia emanato un parere all’attenzione dell’ente erogatore.

In virtù dell’autonomia procedurale e organizzativa dei Cantoni (cfr. art. 3 e 47 Cost.), la Confederazione non può imporre loro un divieto d’esecuzione nell’ambito di questo avamprogetto di legge (v. n. 2.2.11.1). Alla luce degli obblighi di diritto internazionale, tuttavia, può essere opportuno che i Cantoni lo regolino autonomamente, ad esempio per evitare ricorsi.

Per ottenere comunque una situazione giuridica per gli aiuti cantonali paragonabile a un divieto d’esecuzione, tutti gli aiuti avranno effetto solo dopo la scadenza del periodo di ricorso e il ricorso dell’autorità di sorveglianza avrà effetto sospensivo

118 2012/21/EU: Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2011, riguardante l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, GU L 7 dell’11.1.2012, pag. 3–10.

119 Cfr. art. 3 del regolamento UE 2015/1589.