Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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(cfr. art. 39 AP-LSaS). L’autorità può quindi presentare ricorso con effetto sospensivo, il quale di norma – ossia nei casi in cui gli erogatori rispettino gli obblighi d’annuncio e di comunicazione previsti dalla legge – garantisce che l’aiuto diventi effettivo solo dopo la sentenza dell’istanza d’appello competente.

Cpv. 2

Se l’autorità di sorveglianza non comunica all’ente erogatore la pubblicazione del suo parere entro i termini previsti dall’articolo 20 AP-LSaS, il divieto d’esecuzione a livello federale è revocato. L’ente federale può quindi concedere gli aiuti previsti. Deve tuttavia continuare a comunicarli e corre quindi il rischio che l’autorità interponga ricorso in un momento successivo. Il diritto e l’obbligo di ricorso dell’autorità di sorveglianza rimane in vigore.

Art. 9 Contenuto e forma dell’annuncio

Cpv. 1

Al momento di annunciare un aiuto all’autorità, l’ente erogatore deve sincerarsi di averle presentato tutte le informazioni necessarie ai fini dell’esame.

Cpv. 2

I requisiti formali e di contenuto dell’annuncio sono definiti dal DEFR in un’ordinanza. Trattandosi di dettagli tecnici di lieve importanza, questa regolamentazione da parte del DEFR è giustificata.

Art. 10 Momento dell’annuncio

L’ente erogatore deve annunciare gli aiuti previsti non appena questi sono definiti in modo sufficientemente chiaro e non sono previste modifiche significative, consentendo così all’autorità di sorveglianza di esaminarli. È opportuno che anche gli aiuti cantonali siano annunciati in un momento in cui possono ancora essere adattati in base agli esiti della procedura d’esame. Questa tempistica è volta a garantire che l’esame non rallenti il processo legislativo o decisionale o che lo faccia il meno possibile. A livello federale è nell’interesse dell’ente erogatore annunciare il proprio progetto il prima possibile a causa del divieto d’esecuzione (cfr. art 8. AP-LSaS).

Le decisioni formali possono essere presentate all’autorità come progetto preliminare, ma anche questo progetto deve già contenere gli elementi più importanti. Quanto prima l’annuncio è presentato, tanto più il parere dell’autorità di sorveglianza potrà confluire nel progetto. Vi è tuttavia il rischio che in un momento successivo intervengano delle modifiche significative, il che renderebbe necessario un nuovo annuncio ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2 AP-LSaS. Anche gli aiuti sotto forma di atti materiali o di contratti di diritto pubblico devono essere annunciati in un momento opportuno, cioè quando le caratteristiche principali sono già definite, ma rimane spazio per eventuali modifiche. La scelta della tempistica giusta spetta all’ente erogatore, che deve comunque aver definito le caratteristiche principali dell’aiuto, ma non averlo ancora concesso.

Per gli atti normativi, l’annuncio avviene al più tardi con l’apertura della prima procedura di consultazione applicabile. A livello federale le relative scadenze sono le seguenti: