Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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La sospensione ha l’effetto di interrompere il termine di cui all’articolo 20 capoverso 1 dell’avamprogetto. Se l’ente erogatore non presenta un (nuovo) annuncio completo entro il termine prestabilito, l’autorità riprenderà la procedura dal punto in cui l’aveva interrotta125.
Art. 15 Conclusione dell’esame semplice
L’esame semplice si conclude con un parere dell’autorità di sorveglianza o con l’avvio di un esame approfondito. L’autorità di sorveglianza conclude l’esame semplice con un parere se l’aiuto previsto è lecito, ossia conforme al diritto pertinente, o se ha constatato che non soddisfa i requisiti di un aiuto di Stato. Nel primo caso, l’autorità specifica qual è la disposizione derogatoria dei Protocolli sugli aiuti di Stato o dell’Accordo sull’elettricità da applicare126.
Se invece, al termine dell’esame semplice, nutre dubbi sulla liceità dell’aiuto o se non è sicura che il progetto risponda effettivamente alla definizione di aiuto, l’autorità avvia un esame approfondito secondo l’articolo 16 capoverso 1 AP-LSaS.
Art. 16 Esame approfondito
Cpv. 1
L’autorità di sorveglianza deve avviare un esame approfondito se con l’esame semplice non ha dissipato i suoi dubbi sulla liceità dell’aiuto previsto o se non è sicura che i requisiti di un aiuto di Stato siano effettivamente soddisfatti. L’avvio dell’esame approfondito non avviene tramite parere o decisione, ma con un semplice avviso. L’autorità comunica all’ente erogatore la pubblicazione dell’avviso.
Cpv. 2
Nel suo avviso, l’autorità di sorveglianza riassume le principali questioni di diritto e di fatto, valuta a titolo preliminare se il progetto previsto costituisce effettivamente un aiuto e spiega i suoi dubbi al riguardo. Anche l’avviso, come il parere, non è vincolante e ha il carattere di un’informazione ufficiale. L’avviso è pubblicato nella banca dati dell’autorità di sorveglianza, accessibile al pubblico (cfr. art. 51 cpv. 2 AP-LSaS). Insieme all’avviso di avvio di un esame approfondito, l’autorità può già fissare un termine ai sensi dell’articolo 21 capoverso 1 e dell’articolo 22 capoverso 1 entro il quale i concorrenti, l’ente erogatore e il beneficiario possono presentare le loro osservazioni in merito all’aiuto previsto. Questo permette ai soggetti interessati di pronunciarsi sull’aiuto già all’inizio dell’esame approfondito. Tuttavia, se per ragioni oggettive lo ritiene opportuno, l’autorità può anche effettuare ulteriori accertamenti dopo aver avviato un esame approfondito e prima di fissare un termine per la presentazione di osservazioni scritte da parte dei soggetti citati.
Art. 17 Conclusione dell’esame approfondito
Cpv. 1
125 Cfr. il n. 5.2 del Codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato (2018/C 253/05), GU C 253 del 19.7.2018, pag. 14.
126 Cfr. art. 4 par. 3 del regolamento (UE) 2015/1589.