Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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– Legge federale: prima consultazione degli uffici;

– Ordinanza del Consiglio federale: (prima) consultazione degli uffici;

– Ordinanza di un dipartimento o di un ufficio: (prima) consultazione degli uffici o interna al dipartimento;

– Una legge federale elaborata nell’ambito di un’iniziativa parlamentare o di un’iniziativa dei Cantoni o di un’ordinanza dell’Assemblea federale: al più tardi quando il Consiglio federale invita i soggetti interessati a presentare osservazioni120.

I Cantoni devono annunciare i loro progetti d’aiuto sotto forma di atti normativi in un momento analogo nel quadro delle rispettive procedure legislative. Se un Cantone prevede una procedura di consultazione, l’annuncio avviene in questo momento, ma in ogni caso prima dell’adozione dell’atto in questione. Altrimenti vi sarebbe una violazione dell’obbligo d’annuncio.

Art. 11 Conferma del ricevimento dell’annuncio

Cpv. 1

La conferma, entro cinque giorni lavorativi, del ricevimento dell’annuncio e della sua completezza fornisce all’ente erogatore la certezza di aver rispettato l’obbligo corrispondente.

Cpv. 2

Un annuncio incompleto non soddisfa però i requisiti dell’obbligo corrispondente. In un caso del genere l’autorità chiederà ulteriori informazioni entro un periodo di tempo ragionevole. Se l’annuncio è ancora incompleto e se l’autorità lo ritiene opportuno, può nuovamente richiedere le informazioni mancanti121.

All’articolo 25 dell’avamprogetto il rimando alla PA per il calcolo dei termini vale in particolare per un eventuale termine fissato in conformità al presente capoverso. Il termine deve essere ragionevole, vale a dire che l’ente erogatore deve avere sufficiente tempo per elaborare o – se necessario – procurarsi la documentazione necessaria. Su richiesta, l’autorità di sorveglianza può prorogare i termini ai sensi dell’articolo 22 capoverso 2 PA.

Art. 12 Ritiro dell’annuncio

Cpv. 1

L’ente che ha annunciato l’aiuto può ritirare l’annuncio122. Questo può succedere a seguito di una modifica. Il ritiro è possibile anche se l’ente erogatore non intende più concedere l’aiuto. Di conseguenza, l’autorità di sorveglianza può interrompere la procedura d’esame.

120 Cfr. anche art. 111 cpv. 3 della legge del 13.12.2002 sul Parlamento (LParl; RS 171.10).

121 Cfr. anche le disposizioni analoghe dell’art. 52 cpv. 2 e 3 PA e dell’art. 5 par. 2 del Regolamento UE 2015/1589.

122 Cfr. art. 10 del regolamento UE 2015/1589.