Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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Cpv. 3
La durata dell’esame semplice e dell’esame approfondito di, rispettivamente, due e dodici mesi, può essere prorogata d’intesa con l’ente che ha annunciato l’aiuto. Una proroga può essere nel suo interesse perché può consentirgli di evitare una procedura di ricorso.
Art. 21 Diritti dei concorrenti
Poiché l’autorità di sorveglianza non emana una decisione formale, ma soltanto un parere non vincolante, la procedura di sorveglianza non è una procedura di decisione. Ciò significa che i concorrenti (o altri soggetti) non sono parti ai sensi dell’articolo 6 PA. Non si applicano pertanto i consueti diritti dei terzi, in particolare quello di essere ascoltati. Di conseguenza, i diritti procedurali dei concorrenti nella procedura d’esame sono esclusivamente quelli specificati nell’avamprogetto. Secondo l’AP-LSaS, i concorrenti non possono partecipare alla procedura. Non essendo parti, non hanno il diritto di consultare gli atti. Ciò è dovuto al fatto che il coinvolgimento di terzi per l’accertamento dei fatti nel contesto di una procedura d’esame è in molti casi un elemento meno importante rispetto ad altri settori del diritto, perché l’autorità di sorveglianza può basarsi in larga misura sui preparativi svolti dall’ente erogatore. I concorrenti del beneficiario costituiscono tuttavia un’eccezione: durante una procedura d’esame hanno il diritto di presentare osservazioni scritte all’autorità di sorveglianza.
Per «concorrenti» ai sensi dell’articolo 21 AP-LSaS si intendono in generale tutti gli operatori i cui beni e servizi sono in concorrenza con quelli dei potenziali beneficiari degli aiuti130.
Il fatto che i concorrenti possano partecipare alla procedura d’esame dell’autorità di sorveglianza non significa però che possano ottenere lo stesso status procedurale degli erogatori e dei beneficiari. Nell’AP-LSaS i concorrenti hanno comunque il diritto di presentare le loro osservazioni per scritto dopo l’avvio dell’esame approfondito. Possono pronunciarsi sia su questioni giuridiche che sulle circostanze del caso specifico. L’avviso di apertura di un esame approfondito viene pubblicato anche per questo motivo. La pubblicazione contiene una sintesi delle principali questioni di fatto e di diritto, nonché una valutazione preliminare ad opera dell’autorità di sorveglianza (cfr. art. 16 cpv. 2 AP-LSaS). Grazie a queste informazioni, i concorrenti hanno la possibilità di esprimere pareri circostanziati. A questo scopo ottengono un apposito modulo, come previsto dalla normativa europea sugli aiuti di Stato. I dettagli saranno disciplinati dal DEFR in un’ordinanza.
L’autorità può anche invitare i concorrenti a un ulteriore scambio di scritti e dare loro la possibilità di commentare le informazioni fornite degli enti erogatori e dai beneficiari. La decisione sull’opportunità di un ulteriore scambio di scritti è a discrezione dell’autorità di sorveglianza. Quest’ultima fissa un termine per ogni commento da presentare per iscritto.
In determinate circostanze i concorrenti hanno anche altri diritti. Possono esercitare gli altri diritti previsti dal diritto procedurale applicabile nel corso della procedura
130 Cfr. Bernhard Waldmann, in: Niggli Marcel Alexander et al. (a cura di), Bundesgerichtsgesetz, Basler Kommentar, 3a edizione, Basilea 2018, art. 89 n. 23 nota. 171.