Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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Se è stato pubblicato un avviso d’avvio di un esame approfondito, il ritiro dell’annuncio può essere registrato nella banca dati alla voce corrispondente (cfr. art. 51 cpv. 2 lett. b AP-LSaS). Questo consente di fare chiarezza anche sui progetti ritirati. I dettagli saranno disciplinati a livello di ordinanza.
Cpv. 2
Questo capoverso disciplina le conseguenze del mancato rispetto del termine di cui all’articolo 11 capoverso 2 AP-LSaS. Se entro il termine prestabilito l’ente erogatore non presenta le informazioni richieste, l’annuncio è considerato ritirato, a meno che l’ente erogatore non comunichi all’autorità – prima della scadenza del termine – di considerare che l’annuncio sia completo perché le ulteriori informazioni richieste o non sono disponibili o sono già state presentate123. In questo caso, la comunicazione dell’ente erogatore sostituisce la presentazione a posteriori delle informazioni richieste. Se l’annuncio è considerato ritirato, l’esame si conclude senza alcun parere. Se l’ente erogatore intende ancora concedere l’aiuto, deve effettuare un nuovo annuncio. Lo può fare in ogni momento. I termini di cui all’articolo 20 AP-LSaS ricominciano a decorrere.
Sezione 2: Esami
Art. 13 Oggetto degli esami
L’autorità di sorveglianza è tenuta a verificare la liceità e la compatibilità degli aiuti annunciati con il diritto sostanziale sugli aiuti di Stato. Non può però verificare la compatibilità di un aiuto previsto con altri requisiti del diritto federale o cantonale (p. es. le disposizioni della LSu o del diritto fiscale). Questi aspetti possono essere impugnati dai concorrenti del beneficiario o da altri soggetti nell’ambito del procedimento amministrativo per la concessione dell’aiuto o nella procedura di ricorso seguente.
L’annuncio ai sensi dell’articolo 6 AP-LSaS è un prerequisito per l’esame ordinario dell’aiuto previsto da parte dell’autorità di sorveglianza.
Art. 14 Esame semplice
Cpv. 1
L’autorità di sorveglianza esamina l’aiuto previsto per verificarne la liceità. Come nel caso del controllo delle concentrazioni nel diritto dei cartelli, l’esame si articola in due fasi124. Inizia con un esame semplice non appena l’autorità ha confermato il ricevimento dell’annuncio secondo l’articolo 11 AP-LSaS. Per l’esame semplice e per l’eventuale esame approfondito valgono le disposizioni procedurali generali di cui al capitolo 9 AP-LSaS.
Cpv. 2
L’autorità di sorveglianza può sospendere l’esame semplice. Ciò può capitare se l’erogatore stesso richiede una sospensione per conformare l’aiuto previsto alle norme sugli aiuti di Stato previste dai trattati internazionali. Se l’aiuto subisce una modifica significativa, può essere necessario un nuovo annuncio (cfr. art. 6 cpv. 2 AP-LSaS).
123 Cfr. art. 5 par. 3 del regolamento (UE) 2015/1589.
124 Cfr. art. 32–38 LCart.