Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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d’esame e in un’eventuale procedura di ricorso. Possono eventualmente chiedere che l’ente erogatore li informi in merito alla decisione sulla concessione dell’aiuto, in modo da poter interporre ricorso presso l’istanza d’appello competente. Il diritto di partecipare alla procedura o di chiedere l’emanazione di una decisione formale deriva dal diritto procedurale applicabile (cfr. per la Confederazione art. 6 in combinato disposto con art. 48 PA) o, come garanzia minima, dall’articolo 89 capoverso 1 in combinato disposto con l’articolo 111 capoverso 1 della legge del 17 giugno 2005131 sul Tribunale federale (LTF). Per quanto riguarda lo status di parte necessario a tal fine, si rimanda alle spiegazioni sul diritto di ricorso dei concorrenti (v. commento all’art. 39 AP-LSaS).

Art. 22 Diritti e obblighi degli enti erogatori e dei beneficiari

Gli enti erogatori e i beneficiari devono fornire all’autorità tutte le informazioni, i dati e i documenti necessari per valutare la compatibilità della misura con le norme sugli aiuti di Stato132. L’autorità di sorveglianza, benché tenuta ad accertare i fatti d’ufficio, deve poter contare sulla collaborazione dell’ente erogatore e, in determinate circostanze, del beneficiario. Oltre all’obbligo di cooperazione qui descritto, gli erogatori hanno anche l’obbligo d’annuncio e di comunicazione.

Né gli erogatori né i beneficiari possono rifiutarsi di fornire le informazioni richieste. Viceversa, però, l’autorità di sorveglianza non ha alcun mezzo coercitivo per imporre il rispetto dell’obbligo di cooperazione. Se l’ente erogatore o il beneficiario vengono meno ai loro obblighi, aumenta tuttavia il rischio che l’autorità esprima un parere negativo.

Poiché l’autorità di sorveglianza non rilascia una decisione, ma solo un parere non vincolante, non si tratta di una procedura di decisione. Pertanto, l’erogatore e il beneficiario non sono «parti» ai sensi dell’articolo 6 PA. Non si applicano quindi consueti diritti delle parti, in particolare quello di essere sentiti. Nell’ambito della procedura d’esame o in un’eventuale procedura di ricorso, il beneficiario dell’aiuto deve far valere i propri diritti nei confronti dell’ente erogatore. I beneficiari possono anche impugnare davanti all’istanza di ricorso competente la scorretta applicazione delle norme sugli aiuti di Stato previste dai trattati internazionali di cui all’articolo 1 capoverso 2. Questo dipende tuttavia dalla struttura della concreta base giuridica cantonale o federale su cui poggia l’aiuto133 e dal diritto procedurale applicabile134.

L’ente erogatore e il beneficiario hanno tuttavia il diritto di presentare osservazioni scritte sull’avvio di un esame approfondito. L’avvio dell’esame approfondito è il momento in cui possono emergere nuovi elementi di diritto o di fatto. Gli erogatori e i beneficiari possono pronunciarsi al riguardo. L’autorità di sorveglianza può anche invitarli a un ulteriore scambio di scritti e dare loro la possibilità di commentare le informazioni fornite dai concorrenti. La decisione sull’opportunità di un ulteriore scambio di scritti è a discrezione dell’autorità di sorveglianza. Quest’ultima fissa un termine ragionevole per ogni commento da presentare per iscritto.

131 RS 173.110

132 Cfr. art. 7 del regolamento UE 2015/1589.

133 Questo permette di valutare se vi è un diritto di ricorso.

134 Cfr. in particolare la modifica all’art. 83 lett. k AP-LTF.