Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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L’autorità dovrà ponderare gli interessi in gioco, come avviene di solito per la revoca di una decisione formale128. La revoca è possibile solo se l’interesse alla corretta applicazione del diritto oggettivo prevale sull’interesse alla certezza del diritto e alla tutela della buona fede. La revoca è solitamente ammessa se l’inesattezza del parere è causata da informazioni inesatte fornite dall’ente erogatore o dal beneficiario in merito ai fatti pertinenti. A questo proposito occorre ricordare che, pur non essendo vincolante, il parere ha comunque un’influenza sulla decisione dell’ente erogatore.
Se nel corso di un procedimento giudiziario relativo a un aiuto il parere dell’autorità si è rivelato errato, non è necessaria una revoca perché la corrispondente sentenza vincolante prevale sul parere non vincolante. Inoltre, anche questa sentenza viene pubblicata nella banca dati di cui all’articolo 51 AP-LSaS ai fini di una maggiore trasparenza. L’autorità di sorveglianza deve provvedere ad aggiornare la propria banca dati e a contrassegnare di conseguenza i pareri che sotto il profilo dei contenuti non corrispondono alle relative sentenze, ad esempio facendovi riferimento.
Cpv. 2
Prima che l’autorità possa revocare un parere ai sensi dell’articolo 15 AP-LSaS, deve effettuare un esame approfondito129. Nel parere espresso al termine dell’esame semplice, l’autorità può solo concludere che un progetto non costituisce un aiuto di Stato o che è lecito. Se al termine dell’esame approfondito conclude nuovamente che non si tratta di un aiuto o che l’aiuto è lecito, il parere risultante dall’esame approfondito sostituisce quello dell’esame semplice. Dato che il primo parere viene confermato, non vi è alcuna revoca. Tuttavia, se dall’esame approfondito risulta che l’aiuto è illecito, l’autorità deve revocare il suo primo parere e pubblicare quello nuovo.
Cpv. 3
Prima di revocare un parere, l’autorità deve offrire all’ente erogatore e al beneficiario la possibilità di presentare le loro osservazioni. Può farne a meno se prima della revoca è stato avviato un esame approfondito ai sensi dell’articolo 19 capoverso 2 AP-LSaS durante il quale l’erogatore e il beneficiario si sono espressi ai sensi dell’articolo 22 capoverso 2 AP-LSaS.
Art. 20 Termini
Cpv. 1
L’esame semplice viene completato entro un periodo di due mesi. Il termine inizia a decorre dal momento in cui l’autorità ha confermato il ricevimento dell’annuncio secondo l’articolo 11 AP-LSaS. Per il calcolo dei termini d’esame va osservato l’articolo 53 AP-LSaS.
Cpv. 2
L’esame approfondito viene completato entro un periodo di 12 mesi. Questo periodo è più breve di quello dell’UE (18 mesi) perché in Svizzera l’esame approfondito può far scattare un procedimento giudiziario, nel qual caso l’intero periodo fino all’emanazione della sentenza risulterebbe più lungo.
128 Cfr. p. es. DTF 143 II 1, consid. 5; 141 IV 55, consid. 3.4.2; 137 I 69, consid. 2.3.
129 Cfr. art. 11 del regolamento UE 2015/1589.