Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 140Fedlex · Rapporto esplicativo
L’esame approfondito si conclude con un parere non vincolante. A norma dell’articolo 51 AP-LSaS, il parere è pubblicato nella banca dati dell’autorità di sorveglianza. Quest’ultima comunica all’ente erogatore la pubblicazione del parere.
Cpv. 2
Nel suo parere, l’autorità di sorveglianza spiega i risultati del suo esame approfondito. Può concludere che il progetto annunciato non costituisce un aiuto. Se costituisce un aiuto, l’autorità deve giudicare se è lecito o meno.
Cpv. 3
Nel suo parere può proporre modifiche che lo renderebbero lecito. Se queste sono notevoli, cioè significative, l’autorità di sorveglianza può richiedere un nuovo annuncio. A differenza della procedura dell’UE, l’autorità di sorveglianza non può imporre condizioni, riserve né misure di sorveglianza vista la natura non vincolante del suo parere127. Grazie all’obbligo di comunicazione (cfr. art. 24 AP-LSaS), l’autorità viene a sapere se le sue proposte sono state attuate. Se l’erogatore non vi ha dato seguito, l’autorità di sorveglianza deve impugnare gli aiuti illeciti (cfr. art. 37 AP-LSaS).
Art. 18 Effetto dei pareri dell’autorità di sorveglianza
I pareri dell’autorità di sorveglianza non sono vincolanti. Non trattandosi di una decisione formale, l’esame approfondito non è una procedura amministrativa in senso classico. Pertanto, la PA non è direttamente applicabile.
Il parere non può essere impugnato. L’ente erogatore che non lo accetta può esprimere il suo dissenso attraverso la concessione stessa dell’aiuto. In questo caso l’autorità di sorveglianza deve impugnarlo se lo giudica illecito (cfr. art. 37 AP-LSaS).
Il suo parere ha un unico effetto giuridico: l’ente erogatore ne deve tenere conto nel giustificare l’aiuto. Questo lo costringe a entrare in materia e a giustificare la sua decisione in modo esaustivo e comprensibile. In questa decisione, l’ente deve spiegare in che misura e perché non condivide il parere dell’autorità di sorveglianza, principio che deriva già di per sé dal diritto delle parti di essere ascoltate. Nel caso di un regime di aiuti o di un aiuto ad hoc sotto forma di atto normativo, ciò deve essere specificato nei documenti che accompagnano il progetto legislativo (rapporto esplicativo, messaggio, direttive, ecc.).
Art. 19 Revoca di un parere
Cpv. 1
L’autorità può revocare un parere dimostratosi errato e che, una volta corretto, avrà un impatto sulla futura applicazione della legge. Ciò può capitare se un parere riguarda questioni fondamentali o se si prevedono molti casi simili. Un parere può rivelarsi errato se in un secondo momento risulta che era basato su un accertamento dei fatti inesatto o incompleto o su un’errata applicazione del diritto. Un parere che non crea diritti né obblighi non deve per forza essere revocato a seguito di un cambiamento delle circostanze giuridiche o concrete. Tuttavia, un cambiamento delle circostanze di fatto o di diritto può influire sull’obbligo di ricorso dell’autorità di sorveglianza.
127 Cfr. art. 9 par. 4 del regolamento (UE) 2015/1589.