Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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aiuti d’esecuzione concessi in base a un regime di aiuti giudicato illecito. Questi aiuti sono esentati dall’obbligo d’annuncio perché il riesame non avrebbe senso, ma il ricorso sì. Va ricordato che una decisione su ricorso secondo cui il regime di aiuti è lecito prevale sul parere dell’autorità di sorveglianza che lo aveva precedentemente giudicato illecito. Lo stesso dicasi viceversa.

Questo perché gli aiuti d’esecuzione basati su regimi di aiuti esistenti non devono essere comunicati. L’obbligo di comunicazione sorge soltanto se nel suo parere di cui all’articolo 47 capoverso 3 AP-LSaS l’autorità di sorveglianza giudica illecito un regime di aiuti (lett. 2 n. 2). L’obbligo di comunicare gli aiuti d’esecuzione rimane in vigore se il parere dell’autorità di sorveglianza viene successivamente confermato da un tribunale in una decisione su ricorso (lett. d n. 1). Se quest’ultimo conclude invece che il regime di aiuti è lecito, gli aiuti d’esecuzione concessi su questa base non sono più soggetti all’obbligo di comunicazione (cfr. anche art. 48 cpv. 2 AP-LSaS).

Cpv. 2

Il capoverso 2 disciplina il momento e la forma dell’obbligo di comunicazione degli aiuti d’esecuzione o ad hoc sotto forma di decisioni ufficiali. Questi vanno comunicati all’autorità di sorveglianza nello stesso momento in cui la decisione ufficiale viene notificata ai destinatari135. Anche il termine di ricorso per l’autorità di sorveglianza è vincolato alla notifica della decisione (cfr. art. 38 AP-LSaS). Tuttavia, l’obbligo di comunicare la decisione all’autorità non fa di quest’ultima una parte diretta nel procedimento dinanzi all’ente erogatore, ma garantisce che l’aiuto diventi giuridicamente vincolante per l’autorità una volta scaduto il termine di ricorso. Sono fatti salvi gli eventuali diritti dell’autorità di sorveglianza derivanti dall’articolo 111 capoverso 2 LTF in combinato disposto con l’articolo 36 del presente avamprogetto.

Cpv. 3

Nel caso dei contratti, l’ente erogatore deve annunciarli all’autorità prima che inizino a esplicare i loro effetti. Se l’aiuto consiste in una fideiussione, una garanzia o un contratto di garanzia simile a favore di un terzo, la data di adempimento si basa sulla prestazione principale (garantita). A questo punto non è ancora chiaro se la garanzia sarà effettivamente utilizzata o meno. Tuttavia, nel caso dei contratti di garanzia, il beneficiario può essere già favorito dagli effetti della promessa di garanzia al momento della stipula del contratto. Questo giustifica il fatto di non considerare decisivo per i contratti di garanzia il momento del pagamento sussidiario o condizionato, ma piuttosto la data d’esecuzione della prestazione principale garantita. Ciò non impedisce che il beneficiario sia già favorito. L’autorità di sorveglianza ha però la possibilità di avviare la procedura di decisione (art. 26 AP-LSaS) prima dell’esecuzione della prestazione principale. Richiedendo la sospensione provvisoria della prestazione principale in una domanda corrispondente attraverso una misura cautelare – sempre che ciò il diritto applicabile lo permetta136– l’autorità può ridurre al minimo il successivo favoreggiamento del beneficiario e l’eventuale restituzione dovuta. Se l’ente erogatore e il beneficiario desiderano evitare una procedura di restituzione, è consigliabile

135 Cfr. per la Confederazione art. 34 segg. PA.

136 Cfr. Regina Kiener, in: VwVG-Kommentar, 2a edizione, Zurigo/San Gallo 2019, art. 56 n. 18; per il settore del diritto antitrust DTF 130 II 149 consid. 2.1.