Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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sta per esserlo). È opportuno che la comunicazione sia effettuata il più presto possibile prima dell’effettiva concessione o dell’efficacia giuridica dell’aiuto, il che dà all’autorità il tempo necessario per reagire adeguatamente. In questo senso, l’obbligo di comunicazione garantisce che l’autorità possa impugnare gli aiuti che giudica illeciti, sospendendone così la concessione, ove possibile.

Sostanzialmente l’aiuto è considerato concesso nel momento in cui il beneficiario ottiene il diritto all’aiuto. Questo significa che gli aiuti d’esecuzione e gli aiuti ad hoc sotto forma di decisione ufficiale sono considerati concessi non appena questa decisione passa in giudicato e può essere eseguita. Di norma, gli aiuti sotto forma di atti materiali vengono concessi immediatamente. Nel caso dei contratti di diritto pubblico la concessione dipende dalla struttura specifica del testo normativo. Di norma la concessione viene effettuata con la conclusione del contratto. Gli aiuti ad hoc sotto forma di atti normativi si considerano concessi al momento dell’entrata in vigore dell’atto. Non sono determinanti i pagamenti effettivi, da effettuarsi solo dopo la concessione.

I regimi di aiuti, dal canto loro, non concedono aiuti, ma servono da base per la concessione degli aiuti d’esecuzione. Anch’essi sono però soggetti all’obbligo di comunicazione, e cioè al momento della loro pubblicazione in conformità alla legge applicabile.

Atti giuridici da comunicare

L’obbligo di comunicazione si applica agli aiuti ad hoc e agli aiuti d’esecuzione sotto forma di atti normativi, ai contratti di diritto pubblico e agli atti materiali (cfr. lett. b e c). Se, in via eccezionale, l’aiuto viene concesso sotto forma di atto materiale, quest’ultimo deve essere comunicato in forma adeguata, ad esempio con una lettera all’autorità di sorveglianza contenente una descrizione dell’atto previsto. Ciò dovrebbe avviene prima della prevista esecuzione dell’atto materiale, perché altrimenti l’erogatore rischia di dover recuperare l’aiuto concesso in questo modo.

La comunicazione dell’aiuto d’esecuzione consente all’autorità di sorveglianza di impugnarlo e di sottoporre così il regime di aiuti sottostante a un controllo concreto delle norme da parte di un tribunale (cfr. art. 37 cpv. 2 AP-LSaS). Per gli aiuti basati su regimi di aiuti dell’Assemblea federale e del Consiglio federale, ciò presuppone che un’altra autorità amministrativa abbia concesso l’aiuto d’esecuzione.

Per motivi di praticabilità, l’obbligo di comunicazione comprende anche gli atti normativi. È vero che questi atti vengono comunque pubblicati a prescindere dall’obbligo di comunicazione, consentendo all’autorità di venirne a conoscenza. Tuttavia, ciò richiede un monitoraggio continuo degli atti normativi pubblicati da tutti i Cantoni e i Comuni, il sarebbe un onere sproporzionato, da evitare. Il termine di ricorso per un eventuale controllo astratto delle norme inizia comunque a decorrere dalla data di pubblicazione in conformità al diritto applicabile (cfr. art. 38 AP-LSaS).

Analogamente all’obbligo d’annuncio, anche gli aiuti d’esecuzione concessi sulla base di un regime di aiuti già valutato positivamente sono esentati dall’obbligo di comunicazione (lett. c). Mentre per l’obbligo d’annuncio l’attenzione è rivolta alla questione se sia già stato svolto un esame, il fattore decisivo per l’obbligo di comunicazione è se la liceità dell’aiuto sia già stata giudicata in via definitiva. L’eccezione all’obbligo di comunicazione riguarderà presumibilmente la maggior parte degli aiuti d’esecuzione. Tuttavia, l’obbligo di comunicazione si applicherà in particolare agli