Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 144Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 23 Procedura semplificata
L’autorità può prevedere procedure semplificate. Sono indicate per gli aiuti che, a suo avviso, comportano un rischio molto basso di falsare la concorrenza. L’obiettivo è istituire per questi aiuti una procedura d’esame rapida e snella. L’autorità può in particolare prevedere un annuncio semplificato. I dettagli di questa disposizione sono ancora oggetto di una valutazione e saranno precisati in sede di consultazione, eventualmente in base ai pareri ottenuti.
Analogamente alla procedura di monitoraggio dell’UE, gli enti erogatori non devono essere obbligati a seguire queste direttive. Possono procedere secondo l’ordinaria procedura d’esame, se così preferiscono.
Sezione 3: Obbligo di comunicazione e procedura di decisione
Art. 24 Obbligo di comunicazione dell’ente erogatore
L’obbligo di comunicazione è un altro importante pilastro della procedura di sorveglianza degli aiuti di Stato. L’autorità competente può sorvegliare gli aiuti e impugnare quelli giudicati illeciti soltanto se ne viene a conoscenza. Ciò è garantito dall’obbligo di comunicazione, che non è tuttavia un tipico obbligo di diritto amministrativo. Da un lato, perché l’obbligo riguarda un’autorità e, dall’altro, perché la sua violazione non può essere sanzionata.
Idealmente, l’ente erogatore concede l’aiuto solo dopo una procedura d’esame conclusa con un parere favorevole. In questi casi, l’obbligo di comunicazione ha un’importanza soltanto minore. Permette all’autorità di verificare che l’aiuto sia stato effettivamente concesso nella forma in cui le era stato sottoposto per esame. L’autorità può anche accertarsi che l’aiuto non sia stato modificato in modo significativo a sua insaputa. Spetta unicamente all’autorità di sorveglianza, e non all’ente erogatore, decidere se vi è stata una modifica significativa.
Nei casi in cui l’ente erogatore non attenda il parere o agisca contrariamente a un parere negativo, l’obbligo di comunicazione è estremamente importante. In questi casi l’autorità deve interporre ricorso (cfr. art. 37 segg. AP-LSaS). Per farlo deve però sapere se l’aiuto è stato concesso o meno. A tal fine non bastano né l’annuncio dell’aiuto previsto né la successiva pubblicazione nella banca dati. A livello federale, il divieto d’esecuzione di cui all’articolo 8 impedisce che l’ente erogatore agisca in questo modo, motivo per cui l’obbligo di comunicazione è particolarmente importante per la sorveglianza degli aiuti cantonali.
Obbligo di comunicazione inteso come dovere di cooperazione dell’ente erogatore
L’obbligo di comunicazione è il principale dovere di cooperazione dell’ente erogatore. La sua violazione, benché non sanzionata direttamente, comporta notevoli conseguenze giuridiche per l’erogatore. Entro un periodo di 10 anni l’autorità di sorveglianza può avviare una procedura speciale se viene a conoscenza di un aiuto concesso, ma non comunicato correttamente o non comunicato affatto (cfr. art. 27 segg. AP-LSaS).
Momento della comunicazione
A prescindere dal fatto che la procedura ordinaria sia stata completata correttamente, gli erogatori devono comunicare per tempo all’autorità qualsiasi aiuto concesso (o che