Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 147Fedlex · Rapporto esplicativo

prevedere un periodo di tempo sufficientemente lungo tra la comunicazione del contratto di diritto pubblico all’autorità di sorveglianza e l’esecuzione della prestazione principale.

Nel caso degli atti normativi, la pubblicazione deve essere comunicata (cpv. 1 lett. a) per garantire che l’autorità di sorveglianza ne venga a conoscenza. Per gli aiuti d’esecuzione sotto forma di atti materiali, i tempi di comunicazione non sono fissati visti le diverse tipologie che questi atti possono assumere e la loro rarità.

Per garantire l’interazione tra la sorveglianza degli aiuti di Stato e la LSu, l’avamprogetto chiarisce che anche la presentazione all’autorità di sorveglianza di una proposta ai sensi dell’articolo 19 capoverso 2 LSu soddisfa l’obbligo di comunicazione. L’ente erogatore non deve comunicare all’autorità il contratto di diritto pubblico in un secondo momento. Da parte sua, l’autorità di sorveglianza può intervenire direttamente contro questa proposta e chiedere entro 30 giorni una decisione impugnabile (cfr. art. 26 cpv. 2 AP-LSaS).

Art. 25 Deroghe all’obbligo di comunicazione

Cpv. 1

La deroga per gli aiuti di Stato concessi in conformità ai trattati internazionali citati si applica anche all’obbligo di comunicazione (v. commento all’art. 7 AP-LSaS).

Cpv. 2

L’Assemblea federale e il Consiglio federale non sono soggetti all’obbligo di comunicazione, perché l’autorità di sorveglianza non può interporre ricorso contro i loro aiuti (art. 36 cpv. 2 AP-LSaS). Per contro, l’obbligo d’inoltro e di presentare rapporto è applicabile analogamente all’obbligo di comunicazione e garantisce che l’autorità venga a conoscenza di tutti gli aiuti concessi dall’Assemblea federale e dal Consiglio federale (cfr. art. 49 AP-LSaS).

Art. 26 Procedura di decisione

Gli aiuti possono essere concessi non soltanto sotto forma di decisioni ufficiali o atti normativi, ma anche attraverso contratti di diritto pubblico o atti materiali. Nei procedimenti amministrativi svizzeri, gli atti materiali e i contratti di diritto pubblico non sono ammissibili come oggetto d’impugnazione (salvo rare eccezioni)137. Per questo motivo il presente avamprogetto prevede una procedura ricalcata sull’articolo 25a PA. Per l’interpretazione si può pertanto consultare anche la prassi vigente relativa a questo articolo. Ciò significa che in qualsiasi caso è possibile richiedere una valutazione giuridica da parte del tribunale competente. Va notato, tuttavia, che la concessione di un aiuto attraverso un atto materiale non può che costituire un’eccezione. In via di principio, un aiuto può essere concesso soltanto se esiste una base giuridica corrispondente. La concessione attraverso atti materiali è in contrasto con il principio di legalità.

È necessario procedere secondo questo articolo soltanto se non esiste un atto impugnabile ammissibile, vale a dire una decisione formale impugnabile. Un aiuto può essere concesso con un atto materiale soltanto se i diritti e gli obblighi di diritto amministrativo del beneficiario sono già sufficientemente disciplinati nella legge, per cui

137 Cfr. per la Confederazione art. 44 PA o art. 31 LTAF.