Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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evitare così che vengano concessi aiuti illeciti. L’obbligo di comunicazione equivale al divieto d’esecuzione dell’UE. Le procedure speciali sono quindi principalmente destinate a correggere il difetto di elusione delle procedure di ricorso (cfr. anche art. 38 AP-LSaS).
L’autorità di sorveglianza può avviare d’ufficio una procedura speciale. Non sono necessarie denunce di terzi, anche se spesso sono queste che fanno scattare una tale procedura (cfr. art. 28 AP-LSaS). La possibilità di condurre d’ufficio una procedura speciale consente all’autorità di sorveglianza di intervenire basandosi sulle informazioni più diverse, a prescindere dalla loro origine.
L’autorità di sorveglianza dovrà avviare d’ufficio una procedura speciale se riscontra una violazione dell’obbligo d’annuncio o di comunicazione. In questi casi vi è infatti la possibilità che sia stato concesso un aiuto illecito senza che l’autorità abbia potuto esaminarlo. Si prevede che gli aiuti non annunciati non vengano neppure comunicati ad esempio perché l’erogatore ritiene che non si tratti di un aiuto o per negligenza.
Tuttavia, l’autorità di sorveglianza non è tenuta a indagare su ogni informazione (non plausibile), ma ha un certo margine di discrezionalità nel decidere se avviare o meno una procedura speciale.
Le procedure speciali comprendono l’annuncio a posteriori con successivo riesame (art. 29 segg. AP-LSaS), il ricorso diretto contro le misure non annunciate (in tempo utile), ma comunicate (art. 34 AP-LSaS) e il ricorso diretto contro le misure non comunicate (art. 35 AP-LSaS).
Art. 28 Diritto di denuncia
Chiunque può denunciare in ogni momento all’autorità di sorveglianza una presunta violazione delle norme sugli aiuti di Stato previste da trattati internazionali di cui all’articolo 1 capoverso 2 AP-LSaS e dalla presente legge. Questo diritto di denuncia è modellato sulla denuncia di cui all’articolo 71 PA, riferita sostanzialmente alle autorità federali o ai mezzi di ricorso cantonali paragonabili. Le violazioni segnalate possono essere state commesse da autorità sia federali sia cantonali. La disposizione ha un significato dichiarativo, in quanto il diritto di ricorso è finalizzato alla realizzazione dei principi costituzionali141 e al controllo amministrativo142.
La persona che effettua la denuncia non ha però lo status di parte in nessuna procedura d’esame. Tuttavia, secondo l’articolo 71 capoverso 2 PA, è prassi normale che un’autorità risponda brevemente all’autore della denuncia, spiegando, ad esempio, quali sono i prossimi passi143.
141 Cfr. in particolare art. 5 e art. 33 Cost. art. 49 cpv. 2 o art. 178 Cost.
142 Cfr. Stefan Vogel, in: VwVG-Kommentar, 2a edizione, Zurigo/San Gallo 2019, art. 71 n. 2 e 14 con ulteriori riferimenti.
143 Cfr. Consiglio federale, decisione del 28 marzo 1979, OTV 43 (1979) n. 82, consid. II.2; Stefan Vogel, in: VwVG-Kommentar, 2a edizione, Zurigo/San Gallo, 2019, art. 71 n. 37 segg.; Oliver Zibung, in: VwVG-Praxiskommentar, 3a edizione, Zurigo 2023, art. 71 n. 32 segg.