Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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non è necessario specificarli ulteriormente in una decisione formale prima di concedere l’aiuto. Sebbene i versamenti di denaro o la cessione di infrastrutture o di altri oggetti d’uso comune sono di per sé degli atti materiali, essi sono generalmente la conseguenza di una decisione e non rappresentano pertanto la concessione stessa dell’aiuto, ma solo l’esecuzione della decisione. In ultima istanza tutto dipenderà da come è strutturato l’aiuto.
La limitazione del campo d’applicazione dell’articolo 26 vale anche per i contratti di diritto pubblico. Se l’ente erogatore emana una decisione formale prima della stipula del contratto (p. es. secondo l’art. 19 cpv. 3 LSu o, per l’aggiudicazione di un appalto, nell’ambito della legislazione sugli appalti pubblici secondo l’art. 41 della legge federale del 21 giugno 2019138 sugli appalti pubblici), l’autorità di sorveglianza può già impugnare tale decisione e non deve procedere secondo il presente articolo. Per gli atti materiali l’articolo 26 dell’avamprogetto si applica solo se l’autorità di sorveglianza non può impugnare direttamente l’atto materiale in questione in base al diritto procedurale cantonale139. Se questo diritto le consente di impugnare direttamente l’atto materiale, l’autorità non deve prima chiedere una decisione impugnabile ai sensi del presente articolo. Quest’ultimo garantisce che possa essere ottenuto in ogni caso un oggetto d’impugnazione.
L’autorità di sorveglianza può chiedere all’ente erogatore di recedere dal contratto di diritto pubblico in esame, di denunciarlo o di modificarlo. Può anche esigere il recupero degli aiuti già concessi attraverso atti materiali. Se l’ente erogatore accetta la valutazione dell’autorità, procederà a recedere da tale contratto, a denunciarlo o ad adeguarlo. Se insiste sulla propria valutazione, statuisce mediante decisione (cpv. 4). L’autorità di sorveglianza potrà così impugnare questa decisione davanti al tribunale competente. Se l’erogatore dà seguito alla richiesta dell’autorità di sorveglianza, anche il beneficiario potrà richiedere una decisione formale basata sul diritto procedurale applicabile o sulla garanzia della via giudiziaria (art. 29a Cost.). Sia l’autorità di sorveglianza che il beneficiario possono quindi ottenere una valutazione giudiziaria.
Per gli atti materiali il capoverso 3 prevede una procedura analoga. In questo caso, l’autorità potrà esortare l’erogatore a omettere, cessare o revocare le azioni legate alla concessione dell’aiuto. Anche in questo caso potrà disporre il recupero dell’aiuto. L’autorità presenterà all’ente erogatore una richiesta corrispondente con le relative proposte. Se l’erogatore le accetta, vi deve dar seguito. In caso contrario deve pronunciarsi attraverso una decisione formale negativa (cpv. 4).
Se per diverso tempo l’ente non reagisce alla richiesta dell’autorità di sorveglianza, quest’ultima può interporre ricorso per denegata giustizia presso il tribunale competente e ottenere così una sentenza giudiziaria. Se l’ente erogatore cantonale ritarda il recupero di un aiuto, la Confederazione può avvalersi degli altri strumenti di sorveglianza di cui dispone (art. 49 Cost.).
Nel contempo dovrà esortare l’erogatore a esigere dal beneficiario il rimborso delle prestazioni già ottenute. Questo è l’unico modo per garantire che non rimangano in
138 RS 172.056.1
139 Cfr. p. es. l’art. 28 cpv. 4 della legge del 31 agosto 2006 del Cantone dei Grigioni sulla giustizia amministrativa (BR 370.100).