Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 153Fedlex · Rapporto esplicativo
Se per diverso tempo l’ente erogatore non reagisce alla richiesta dell’autorità di sorveglianza, quest’ultima può interporre ricorso per diniego di giustizia o ritardo ingiustificato presso il tribunale competente e ottenere così una sentenza giudiziaria. Il semplice fatto che il termine ragionevole fissato dall’autorità sia scaduto senza che l’ente abbia dato seguito alla richiesta non è di per sé sufficiente, ma costituisce pur sempre un forte indizio di diniego di giustizia o ritardo ingiustificato. Se un ente cantonale ritarda il recupero di un aiuto, la Confederazione può avvalersi degli ulteriori strumenti di sorveglianza di cui dispone (cfr. art. 49 Cost.).
Se l’autorità giudica illecito un aiuto d’esecuzione non comunicato sotto forma di contratto di diritto pubblico, esorta l’ente erogatore a recedere da tale contratto, a denunciarlo o ad adeguarlo. In questo caso è determinante se l’aiuto è l’oggetto principale del contratto o se è solo una questione subordinata. Per quanto possibile, l’ente erogatore può procedere secondo le condizioni previste dal rispettivo contratto. A seconda della situazione, tuttavia, può essere necessaria anche una cancellazione straordinaria. In ogni caso, l’erogatore deve (anche) emettere una decisione ufficiale, generando così un oggetto d’impugnazione che il tribunale competente dovrà poi valutare.
Se, in casi eccezionali, l’aiuto d’esecuzione o l’aiuto ad hoc non comunicato e giudicato illecito dall’autorità è un atto materiale, l’autorità di sorveglianza può esortare l’ente erogatore a omettere, cessare o revocare le azioni corrispondenti e a recuperare gli eventuali vantaggi già concessi. Questa procedura si riallaccia all’articolo 25a PA e alle disposizioni applicabili agli atti materiali comunicati, ma illeciti (cfr. art. 26 AP- LSaS). Se l’erogatore accetta il parere e le richieste dell’autorità di sorveglianza, vi darà seguito (astenendosi, sospendendo o revocando le azioni corrispondenti). Deve inoltre chiedere il rimborso delle eventuali prestazioni già concesse (par. 2). Il beneficiario, dal canto suo, potrà richiedere una sentenza basata sul diritto procedurale applicabile o sulla garanzia della via giudiziaria (art. 29a Cost.) secondo i requisiti del diritto procedurale applicabile.
Tuttavia, se l’erogatore non accetta il parere né le richieste dell’autorità, deve esprimere questo dissenso attraverso una decisione formale, la quale potrà essere impugnata dall’autorità di sorveglianza davanti al tribunale competente.
Nel caso di un aiuto cantonale, la procedura di ricorso ordinaria secondo la legge procedurale cantonale applicabile consente una revisione interna indipendente e, se necessario, un’autocorrezione. Il ricorso al Tribunale federale è generalmente possibile se sono soddisfatti i requisiti previsti dalla LTF (cfr. anche art. 83 lett. k e m AP-LTF).
Se il tribunale dà ragione all’autorità di sorveglianza, il beneficiario dell’aiuto dovrà restituirlo.
Art. 32 Procedura in caso di aiuti ad hoc sotto forma di atto normativo
giudicati illeciti
Un aiuto ad hoc (v. commento all’art. 2 lett. d AP-LSaS) può essere concesso sotto forma di atto normativo. Se un tale aiuto non è stato comunicato, non è più possibile adire il tribunale per un controllo astratto delle norme perché il termine di ricorso è molto probabilmente già scaduto (cfr. art. 38 AP-LSaS). Se non lo fosse, l’autorità di sorveglianza deve procedere secondo l’articolo 35. Un controllo concreto delle norme