Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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Il diritto di denuncia presenta un certo legame con le disposizioni sulle procedure speciali. A norma dell’articolo 27 AP-LSaS, l’autorità di sorveglianza può avviare d’ufficio una procedura speciale se riscontra una violazione dell’obbligo d’annuncio o di comunicazione. Ciò potrebbe avvenire, ad esempio, dietro segnalazione di terzi.
Spetta comunque all’autorità di sorveglianza stabilire se i fatti segnalati giustificano l’avvio un esame semplice (principio di opportunità).
Sezione 2: Annuncio a posteriori ed esame nel quadro di una procedura speciale
Art. 29 Annuncio a posteriori
L’obbligo di comunicazione è fondamentale per il corretto funzionamento del sistema di sorveglianza degli aiuti di Stato, in quanto l’autorità di sorveglianza può impugnare solo gli aiuti di cui è a conoscenza. Pertanto, l’AP-LSaS disciplina esplicitamente il modo in cui l’autorità deve procedere in caso di violazione di tale obbligo, qualora non possa interporre direttamente ricorso ai sensi dell’articolo 35 dell’avamprogetto.
Se viene a conoscenza di un aiuto non comunicato, può esigere entro 30 giorni che le siano trasmesse tutte le informazioni necessarie per l’avvio di una procedura d’esame. L’autorità può venirne a conoscenza a seguito di una denuncia o delle proprie indagini. Di norma, non basta un semplice sospetto, ma è necessaria la conoscenza dell’atto giuridico o materiale con cui l’aiuto è stato concesso.
In seguito, sia l’ente erogatore che il beneficiario devono fornire tutte le informazioni necessarie all’esame. Spesso gli aiuti non comunicati non sono neppure stati annunciati, il che rappresenta una violazione di entrambi gli obblighi. Tuttavia, il fatto che l’aiuto sia stato originariamente annunciato è importante solo per l’applicazione degli articoli 31–35 dell’avamprogetto (sezioni 2 e 3) qualora l’annuncio a posteriori non sia più necessario. Un ente erogatore potrebbe ad esempio annunciare un aiuto previsto, ma poi modificarlo e concederlo illegalmente senza comunicarlo.
Di conseguenza, l’autorità può rinunciare a chiedere un annuncio a posteriori se la procedura d’esame era già stata completata. Il suo margine discrezionale è però limitato. La rinuncia a una procedura d’esame può essere opportuna se un aiuto analogo è stato esaminato poco prima e giudicato lecito. Se è certa che l’aiuto sia illecito, l’autorità di sorveglianza può impugnarlo direttamente presso il tribunale competente in conformità all’articolo 35 dell’avamprogetto, senza prima richiedere un annuncio a posteriori.
Può anche darsi che l’aiuto sia già stato concesso da diverso tempo, motivo per cui è giustificato dare all’autorità il tempo necessario per sottoporlo a una procedura ordinaria. In questo modo si può garantire che impugnerà solo gli aiuti che aveva presunto illeciti e che poi sono stati confermati tali.
Se viene a conoscenza di un regime di aiuti che non le è stato comunicato e se nutre dubbi sulla sua liceità, l’autorità di sorveglianza deve impugnare i nuovi aiuti d’esecuzione basati su questo regime nell’ambito di una procedura speciale oppure procedere secondo l’articolo 26 AP-LSaS. Una comunicazione a posteriori non ha senso prima del completamento di una la procedura speciale relativa al regime di aiuti. Presentando ricorso, l’autorità di sorveglianza può impedire che siano concessi nuovi aiuti d’esecuzione, il che può essere opportuno a seconda dell’importanza dell’aiuto.