Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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è di norma escluso perché l’aiuto è stato concesso direttamente attraverso l’atto normativo e non mediante un aiuto d’esecuzione, che l’autorità avrebbe potuto impugnare. Un esempio di un tale aiuto ad hoc potrebbe essere una norma di diritto che disciplina uno sgravio fiscale o il condono una tantum di un debito per determinati beneficiari. Questo aiuto è caratterizzato dal fatto che il beneficio consiste in una prestazione negativa o nella rinuncia di un credito. In questi casi è ipotizzabile che l’aiuto sia concesso ex lege. Sarà tuttavia determinante la struttura della norma di diritto. Se fossero ad esempio previste ulteriori decisioni di carattere fiscale, l’autorità potrebbe impugnarle perché specificano o attuano l’aiuto sotto forma di sgravio fiscale.

Nel caso degli aiuti ad hoc sotto forma di atto normativo o norma di diritto, l’autorità di sorveglianza può esortare l’ente erogatore a provvedere – entro un termine ragionevole – al recupero degli eventuali vantaggi già concessi. Di norma, tuttavia, l’erogatore potrà farlo solo se l’atto normativo corrispondente viene modificato o se ne viene emanato uno nuovo. Solitamente, infatti, un aiuto concesso mediante atto normativo (p. es. attraverso una legge cantonale) può essere revocato soltanto in questa forma. Di norma una decisione ufficiale non basta. Sono determinanti, tuttavia, la forma specifica dell’atto normativo in questione nonché la legge procedurale o organizzativa applicabile. Di conseguenza, il capoverso 2 lascia aperta la forma in cui l’ente erogatore dovrà statuire. Se lo fa con un atto normativo, l’ente erogatore consente eventualmente all’autorità di sorveglianza di impugnare le nuove disposizioni attraverso un controllo astratto delle norme e di ottenere così una sentenza giudiziaria. Tuttavia, questo vale solo se le disposizioni nuove o modificate costituiscono esse stesse un aiuto di Stato144. Se l’ente erogatore decide in una forma che non consente di impugnare l’aiuto o se non agisce in alcun modo, nel caso degli aiuti cantonali la Confederazione può avvalersi degli ulteriori strumenti di sorveglianza di cui dispone145. Questo le permette di garantire la corretta applicazione della LSaS e delle norme sugli aiuti di Stato previste dai trattati internazionali.

Art. 33 Procedura in caso regimi di aiuti giudicati illeciti

Se nell’ambito della procedura speciale l’autorità di sorveglianza conclude che un regime di aiuti non comunicato sia illecito, l’ente erogatore è tenuto a richiamare l’attenzione di tutti i potenziali erogatori che in base all’atto normativo in questione potrebbero concedere aiuti d’esecuzione giudicati illeciti sul loro (futuro) obbligo di comunicazione. Non può essere compito dell’autorità di sorveglianza scoprire quali erogatori potrebbero concedere aiuti d’esecuzione in base al regime di aiuti sottostante, giudicato illecito. Tuttavia, non appena le viene comunicato un tale aiuto d’esecuzione, l’autorità di sorveglianza deve impugnarlo dinanzi al tribunale competente in adempimento del suo obbligo di ricorso.

Oltre a impugnare questi nuovi aiuti d’esecuzione, l’autorità deve anche provvedere al recupero degli aiuti già concessi e versati in base a regimi di aiuti che ha giudicato illeciti. A tal fine, chiede ai singoli erogatori di revocare gli aiuti illeciti e di esigere il rimborso di tutti i vantaggi già concessi. La procedura specifica si basa sull’articolo 31 AP-LSaS.

144 Cfr. p. es. art. 87 LTF.

145 Cfr. Giovanni Biaggini, Kommentar BV, 2a edizione, Zurigo 2017, art. 49 n. 25.